L'entrata in vigore del nuovo art. 570-bis c.p., sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare, comporta delle conseguenze maggiori di quelle che possono apparire a prima vista forse anche di quelle volute dal legislatore

di Valeria Zeppilli - Da oggi entra in vigore il nuovo articolo 570-bis del codice penale che prevede una specifica fattispecie di reato per il coniuge "che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

La sanzione prevista per il nuovo delitto è, peraltro, abbastanza severa e consiste nella multa da 103 sino a 1.032 euro e nella reclusione in carcere sino a un anno, ovverosia nelle pene già stabilite dall'articolo 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Riordino della materia

La nuova previsione è stata introdotta dal legislatore con lo scopo di riordinare la disciplina nazionale sul punto, riunendo in un'unica norma delle disposizioni sparse nel nostro ordinamento.

L'articolo 570-bis c.p., infatti, sostituisce ed abroga due norme speciali che si occupavano della materia.

Innanzitutto l'articolo 12-sexies della legge sul divorzio (n. 898/1970), che stabiliva che "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale".

L'abrogazione si estende poi anche all'articolo 3 della legge numero 54/2006 che, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabiliva che "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1ยบ dicembre 1970, n. 898"

Le conseguenze dell'art. 570-bis c.p.

In realtà, però, la portata innovativa dell'articolo 570-bis va ben oltre il semplice riordino della materia e si estende a elementi di grande rilievo che, probabilmente, superano anche gli intenti del legislatore.

Per come è formulata, infatti, la norma comporta innanzitutto la rilevanza penale dell'omesso versamento dell'assegno di separazione mentre, con riguardo ai figli maggiorenni, la pena può scattare solo se i genitori sono divorziati ma, inspiegabilmente, non se sono separati o non sono mai stati sposati.

Per salvarsi dalla condanna, inoltre, al coniuge potrebbe non bastare il pagamento puntuale e preciso dell'assegno mensile ordinario, se non è stato effettuato il rimborso delle spese straordinarie per i figli.

Si tratta, per certi aspetti, di conseguenze paradossali che potrebbero creare ancora più confusione di quella che regnava sino ad oggi e rispetto alle quali, ancora una volta, la giurisprudenza è chiamata ad assumere un ruolo fondamentale per fare chiarezza.

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Valeria Zeppilli

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