L'assoluta impignorabilità delle pensioni erogate ai notai è contraria al principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione. Con la sentenza n. 444 del 13 dicembre 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Tale decisione si uniforma all'indirizzo espresso dalla stessa Consulta con la sentenza n. 506 del 2002 in riferimento alle pensioni erogate dall'INPS ed ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. (Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it, 19/12/2005
Corte Costituzionale, sentenza 13.12.2005 n° 444
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