La legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina sui blocchi dei pagamenti della P.A. ai privati e aziende
di Lucia Izzo - A partire da 1° marzo 2018 scenderà a 5mila euro, rispetto ai 10mila previsti in precedenza, la soglia per far scattare i controlli idonei a determinare il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. È l'effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) contenute precisamente nei commi da 986 a 989.

Cartelle non pagate: cos'è il blocco dei pagamenti delle P.A.?

Ogni qual volta la pubblica amministrazione sia debitrice di un cittadino privato o di un'azienda, dovendo pertanto effettuare nei suoi confronti un pagamento, sarà tenuta preventivamente a interrogare l'agente della riscossione per verificare se il creditore non sia a sua volta in debito con il Fisco per l'ammontare dello stesso importo e dunque abbia una o più cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico insoluti.

Tale procedura riguarda i pagamenti dovuti dalle società a prevalente partecipazione pubblica e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ovverosia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
A stabilirlo è l'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che a sua volta precisa anche qual è il limite di importo di pagamento oltre il quale scattano i controlli che possono portare al blocco dei pagamenti: se questo prima era fissata in 10mila euro, la Legge di Bilancio lo ha letteralmente dimezzato.

Pagamenti P.A.: nuove regole dal 1° marzo 2018

il nuovo art. 48-bis cit. precisa che le amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, dovranno verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso affermativo, le amministrazioni non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In sostanza, i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate sui pagamenti dovuti dalla P.A., volti a contrastare il rischio di indebite compensazioni, scatteranno nelle ipotesi che presentano profili di rischio.

L'ente di riscossione sarà tenuto a fornire risposta alla richiesta della Pubblica Amministrazione entro 5 giorni. In caso non venga fornita alcuna risposta, il soggetto pubblico procederà al pagamento.

Invece, ove l'Agente della Riscossione comunichi che risulta un inadempimento, indicherà l'ammontare del debito, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti; il soggetto pubblico non procederà, quindi, al pagamento delle somme al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per un periodo di 60 giorni (in luogo dei precedenti 30) successivi a quello della comunicazione.

Periodo nel quale sarà consentito al Fisco provvedere alla riscossione attraverso la notifica di un atto di pignoramento. I 60 giorni varanno anche per gli ordinativi emessi prima del 1° marzo 2018, solo laddove non siano ancora decorsi, entro tale data, i 30 giorni previsti.

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