Per il Tar Torino, le tariffe per la sosta dei residenti nelle strisce blu possono essere collegate agli indici Isee

di Redazione - Nelle strisce blu le tariffe per residenti possono essere collegate all'Isee. Lo ha sancito il Tar di Torino, nella sentenza n. 90/2018 sotto allegata decidendo una controversia sorta tra un cittadino e la locale amministrazione.

La vicenda

La vicenda era nata quando il comune di Torino aveva rideterminato con delibera la tariffa di concessione ai residenti degli abbonamenti annuali con decorrenza 1 maggio 2017, differenziate in base all'attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

I nuovi importi ammontavano a: 10 euro per autoveicoli con potenza inferiore a 100 kw e Isee pari o inferiori a 12mila euro; 45 euro per Isee fino 20.000 euro; 90 euro per Isee compreso tra 20.001 e 50.000 euro; 180 euro per Isee superiori.

La precedente tariffa, invece, dal 2011 era pari a 45 euro annui.

Da qui il ricorso dei cittadini residenti che lamentano l'irragionevolezza e l'eccessiva onerosità della tariffa massima di 180,00 euro.

Tar: ok a strisce blu in base a Isee

Per il Tar, però, ha ragione il comune., il quale con la delibera impugnata "ha dato applicazione alla previsione generale contenuta nell'art. 7, primo comma - lett. f), del vigente Codice della Strada, ai cui sensi nei centri abitati è possibile individuare 'aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe'.

La decisione adottata dal Comune, di assoggettare a tariffa progressiva l'utilizzo particolare del sedime stradale, secondo il giudice amministrativo, dunque, "non appare abnorme né sproporzionata, in relazione all'obiettivo di diminuire il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino". Ciò, peraltro, emergeva anche dal piano urbano dei parcheggi e da quello della mobilità sostenibile, con cui l'amministrazione aveva posto l'indirizzo volto a perseguire il graduale riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo e individuale, in modo da ridurre la congestione del traffico e migliorare l'accessibilità agli spazzi cittadini, la tutela della sicurezza ed il rispetto dell'ambiente.

Per cui, il passaggio dal precedente regime al sistema tariffario, correlato alla capacità reddituale dei cittadini residenti, "è espressione - ha concluso il Tar - di una legittima valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che trova copertura nella previsione tipizzante della norma". Peraltro, pur essendo notevole l'aumento in termini assoluti (nella categoria massima), il costo giornaliero imposto a carico dei residenti non supera i 0,49 euro (per chi ha Isee più elevato), cifra "non irragionevole e perciò legittima", anche in considerazione di quelle più esose previste per gli abbonamenti per i non residenti (da 795 a 1.335 euro in base alle differenti zone cittadine).

Tar Torino, sentenza n. 90/2018

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