In ufficio meglio arrivarci per tempo e con i mezzi pubblici. In caso di infortunio, infatti, se il posto di lavoro si raggiunge all'ultimo momento e con i mezzi privati non sara' riconosciuta la natura dell'infortunio in itinere', quindi niente risarcimento dall'Inail. Lo dice la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di Mara A., una signora di Forli' che, 'mentre si accingeva a salire sulla propria auto per recarsi al lavoro in una scuola materna, era scivolata procurandosi la frattura della base del quinto metatarso del piede destro'. Per la Suprema Corte, in caso di infortunio con i mezzi propri, a nulla puo' valere rivendicare 'le necessita' della turbinante vita familiare e personale' che inducono i lavoratori ad affrettarsi e a raggiungere il posto di lavoro all'ultimo momento.La scelta del 'maggiore comfort' dato dalla propria auto 'per evitare il disagio dell'utilizzazione dei mezzi pubblici', infatti, non costituisce giustificato motivo per ottenere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Vistasi negare il risarcimento dalla Corte d'appello di Bologna, dicembre 2002, Mara A. si e' rivolta alla Cassazione, facendo notare che il mezzo pubblico avrebbe reso disagevole il suo tragitto, impedendole di 'salvaguardare la puntualita' essenziale per lo svolgimento dell'attivita' professionale'.

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