Licenza di reagire contro la tifoseria inferocita per i calciatori. Lo dice la Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna a sei mesi di reclusione per lesioni personali inflitta dalla Corte d'appello di Catania a Giuseppe C. un giocatore di una squadra locale, l'Augusta, che per difendersi da una incursione poco pacifica negli spogliatoi della tifoseria avversaria aveva reagito provocando lesioni a due di loro. Nello specifico, al termine di una partita di calcio a cinque, nel palazzetto dello sport di Viagrande 'si era creato un clima di forte tensione al punto che c'era stato un tentativo di invasione di campo sedato dalla forza pubblic'. Nella concitazione, Giuseppe C., 'inseguito da alcuni tifosi fin negli spogliatoi, era venuto a contatto con due di loro, procurandogli lesioni personali'. Per la Cassazione, male hanno fatto i giudici di merito a condannare il calciatore poiche' non hanno considerato il 'contesto di esagitazione verificatosi all'interno del palazzetto a seguito di intemperanze di tifosi locali'. Era invece necessario, per gli 'ermellini' di piazza Cavour, tenere in considerazione 'l'incolpevole convincimento' del calciatore 'in ordine alla necessita' di difendere la propria incolumita' a fronte del pericolo attuale di una offesa ingiusta'. Assolto dal Tribunale di Catania nel giugno 2000, perche' il fatto non costituisce reato, Giuseppe C. era stato condannato in appello dalla Corte catanese, nel marzo 2004. Per i giudici di merito, il giocatore non aveva diritto all'esimente della legittima difesa.

In evidenza oggi: