In tema di cumulo tra reddito da pensione e lavoro autonomo pubblichiamo questa interessante ed innovativa sentenza delle sezioni unite della Cassazione che ha stabilito il principio secondo il quale "Le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo - alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del 50%, (art. 10 comma 6 decreto legislativo n- 503 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 11 comma 9 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993); nella disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art. 10 comma 8 decreto legislativo 503/93, come modificato, dall'ari 11 comma 8 della legge 537/93) - rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui all'art. 10 della legge 19 luglio 1994 n. 451 (di conversione del DL 16 maggio 1994 n. 299) il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, giacché - attraverso la maggiorazione della anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge - hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994. " Nel caso specifico un lavoratore prepensionato (dal 1/1/1995) aveva instaurato un rapporto di collaborazione professionale autonoma comunicando tempestivamente all'Inps tale situazione. L'istituto, applicando erroneamente la normativa decurtava l'assegno pensionistico del 50% senza nemmeno prendere in considerazione le giuste doglianze fatte rilevare dal lavoratore in sede di ricorso. Questo importante principio enunciato dalla Suprema Corte mette definitivamente la parola "fine" alla disparità di trattamento applicata dall'Inps nei confronti di quei lavoratori titolari di pensione anticipata (che avevano maturato i 35 anni di contribuzione per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa dovuta al prepensionamento). (Dott. Ludovico Adalberto De Grigiis) LaPrevidenza.it, 29/11/2005
Cassazione, SS.UU. sentenza 21.10.2005 n° 20336
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