Dopo il parere della Commissione giustizia lo schema di decreto che prevede l'estensione dell'elenco dei reati procedibili a querela ha subito alcune significative modifiche

di Valeria Zeppilli - Il decreto attuativo della delega attribuita dalla legge numero 103/2017 di riforma del processo penale in materia di revisione della lista dei reati procedibili a querela è in attesa di tornare al Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo, ma è già stato sottoposto al primo dei pareri che lo distanziano dall'approvazione.

In particolare, la Commissione giustizia ha approvato in via generale lo schema di decreto, ponendo però alcune rilevanti condizioni. Si è chiesto in particolare di sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 5 e 10; di inserire le parole "o quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale" dopo le parole "articolo 339" dell'articolo 4, comma 1, lettera b) e di ricomprendere nel novero dei reati procedibili a querela la fattispecie di cui all'articolo 590-bis, comma 1, del codice penale.

Considerato che dall'altro parere non dovrebbero emergere grandi novità, tutto sembrerebbe pronto.

Il nuovo elenco dei reati procedibili a querela

Quindi, in base a come stanno le cose oggi (ovverosia secondo quanto previsto dallo schema di decreto corredato del parere della Commissione giustizia) il novero dei reati procedibili a querela dovrebbe presto estendersi sino a ricomprendere anche le seguenti ipotesi:

  • minaccia (a meno che la stessa non sia fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale)
  • falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (fattispecie base)
  • falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (fattispecie base)
  • violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (fattispecie base)
  • rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
  • truffa (salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 640 c.p. limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona anche con riferimento all'età o la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 7, c.p.)
  • frode informatica (salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, c.p. limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, o dall'articolo 61, primo comma, numero 7, c.p.)
  • appropriazione indebita
  • lesioni personali stradali gravi e gravissime (fattispecie base).

Esclusioni

In conseguenza del parere, rispetto a quanto previsto dal testo originario dello schema di decreto dovrebbero invece restare esclusi dalla riforma del regime di procedibilità i reati di arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale, perquisizione e ispezione personali arbitrarie, violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, uccisione o danneggiamento di animali altrui.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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