L'interessata ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo con cui è stato negato trattamento pensionistico di guerra perché le infermità, riscontrate alla v.c. presso la C.M.P.G. del 28.8.1965, sono state ritenute non dipendenti né aggravate da causa di fatto di guerra (il sordomutismo, insorto in epoca preverbale, non può essere ritenuto dipendente dal bombardamento avvenuto a distanza di chilometri dall'abitazione dell'interessata, ma coevo alla nascita), parere condiviso dal C.M.L., nella seduta del 27.5.1983 e dall'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità del 28.6.1993, in contraddittorio con il parere del consulente tecnico di parte del 23.9.1986. Il primo Giudice ha nominato C.T.U. di ufficio un professionista che ha ritenuto l'infermità dipendente da fatto bellico, con iscrizione alla categoria di cui sopra. LaPrevidenza.it, 26/10/2005
Corte dei Conti Sezione I^ centrale di appello, sentenza 24.5.2005 n° 179

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