I consumatori potranno, all'esito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione, adire anche l'Autorità per l'Energia per la risoluzione della controversia con il fornitore
di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2018 sarà introdotta una nuova forma di tutela, alternativa a quella giurisdizionale, nella risoluzione delle controversie dei consumatori contro gli operatori e fornitori dei servizi di acqua, luce e gas (ossia coloro che esercitano un servizio in un settore regolato dall'Autorità).

Lo ha stabilito la delibera n. 639/2017/E/COM del 21 settembre 2017 dell'AEEGSI (l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) che ha previsto il cd. terzo livello che segue i già esistenti rimedi attivabili (per approfondimenti: Bollette: da gennaio controversie decise dall'Aeeg)

In sostanza, laddove i problemi nelle bollette non vengano risolti attraverso il reclamo all'operatore o dalla successiva conciliazione, l'utente potrà, invece di adire l'autorità giudiziaria, chiedere che sia la stessa Autorità a pronunciarsi sulla controversia.

Controversie acqua, luce e gas: arriva il "terzo livello"

Non sono affatto rare le problematiche legate alle bollette relative alle utenze domestiche, si pensi alle fatture mai inviate/ricevute, oppure agli esborsi richiesti che risultano non in linea con i consumi. La decisione dell'Autorità per l'Energia introduce un sistema strutturato su tre livelli di tutela.

Il primo step che il consumatore ha a disposizione è la strada del reclamo al fornitore e, se a questo non segue risposta (entro 50 giorni) o se ne ottiene una non soddisfacente, si potrà attivare il tentativo di conciliazione obbligatoria che andrà proposto ad AEEGSI oppure a uno degli ADR (Alternative Dispute Resolution) inseriti nell'elenco tenuto dalla stessa autorità

Questo secondo step rappresenta un secondo passaggio necessario (condizione di procedibilità) per poi attivare un'eventuale e successiva tutela giurisdizionale.

Solo una volta esauriti questi due step, si aprirà il c.d. "terzo livello" di tutela che, precisa l'Autorità, sarà un rimedio accessibile in un primo momento solo laddove il gestore/operatore non abbia preso parte al tentativo di conciliazione obbligatoria.

In un primo momento, chiarisce AEEGSI, il procedimento così strutturato, sarà disponibile per i clienti dell'energia elettrica e del gas (domestici e non), inclusi i prosumer (al contempo produttori e consumatori di energia elettrica).

Tuttavia, in seguito il servizio sarà presumibilmente esteso anche ad altre casistiche, con tempi e modalità che verranno definiti in base ai risultati ottenuti dopo il primo periodo.

Il procedimento davanti all'Autorità

In particolare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'infruttuoso tentativo conciliatorio, per mancata partecipazione del gestore, il consumatore potrà chiedere l'intervento della stessa autorità a decidere sulla controversia irrisolta.

L'istanza andrà presentata, preferibilmente via PEC, dall'utente/cliente a mezzo di un modello predisposto dall'Autorità che, ricevuto il documento, provvederà a comunicare alle parti l'avvio del procedimento (indicando il responsabile del procedimento) oppure archivierà la domanda.

Si tratta di una tutela alternativa, quanto al merito, rispetto a quella giudiziale, poichè l'Autorità nella procedura avrà poteri decisori in merito alla controversia tra il cliente e il fornitore del servizio: questa potrà ordinare rimborsi per somme non dovute, pagamenti di indennizzi (previsti da contratti, carte dei servizi, norme di legge o delibere dell'Autorità).

La procedura dovrà concludersi entro 120 giorni dal deposito dell'istanza: se il Collegio dell'Autorità accoglie la domanda, provvede a comunicare alle parti un termine entro cui dovranno ottemperare alla decisione e a pubblicare il provvedimento (nel rispetto delle specifiche richieste di privacy delle parti che andranno debitamente comunicate).

L'eventuale non ottemperanza del gestore/operatore alla decisione, rappresenterà una violazione sanzionabile dall'Autorità ex art. 2, comma 20, lett. c), L. 481/1995.

Resta, tuttavia, salva la possibilità del cliente di far valere in giudizio il maggior danno e, contro l'esito delle decisioni emesse dell'Autorità, potrà comunque proporsi ricorso innanzi al giudice amministrativo.

Inoltre, saranno escluse dallo schema le controversie di recupero crediti, quelle riguardanti esclusivamente profili tributari o fiscali e, stante l'alternatività, quelle rivolte al giudice ordinario.
AEEGSI delibera 639/2017/E/COM

Foto: 123rf.com
In evidenza oggi: