Dopo la proroga dei 30 giorni il momento dell'assicurazione professionale per gli avvocati è ormai arrivato, ma ancora è in discussione la possibilità di rendere facoltativa la polizza infortuni

di Valeria Zeppilli - L'obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati è ormai giunto ai nastri di partenza: il 10 novembre terminano, infatti, i 30 giorni di proroga concessi rispetto all'originaria scadenza dell'11 ottobre e, quindi, presto non ci saranno più scuse per sottrarsi dalla stipula della polizza.

L'oggetto della polizza per gli avvocati

Le principali caratteristiche che la polizza professionale dell'avvocato deve necessariamente avere sono le seguenti:

la copertura deve estendersi a qualsiasi tipo di danno (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro), ai casi di responsabilità per colpa grave e ai pregiudizi causati non solo ai clienti, ma anche ai terzi (ad eccezione dei collaboratori e dei familiari dell'assicurato);

il rischio assicurato deve riguardare sia le attività tipiche dell'avvocato, ovverosia la rappresentanza e la difesa, sia le attività collaterali a queste o di più recente attribuzione, come l'iscrizione a ruolo o l'assistenza nelle procedure di mediazione o negoziazione assistita;

la copertura assicurativa deve estendersi ai fatti dolosi e colposi dei soggetti che collaborano con l'avvocato per l'adempimento della prestazione professionale, come i praticanti e i collaboratori, e, in caso di responsabilità solidale, deve coprire l'intero danno, salvo il diritto di regresso;

la polizza deve prevedere la retroattività illimitata e l'ultrattività almeno decennale se gli avvocati cessano l'attività nel periodo di vigenza della stessa, nonché l'esclusione del diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto durante la sua vigenza o nel periodo di ultrattività a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento.

Assicurazione infortuni

L'articolo 12 della legge professionale forense, che è la fonte dell'obbligo assicurativo per gli avvocati, prevede che questi ultimi sottoscrivano anche una polizza infortuni.

Nonostante il 10 novembre sia ormai alle porte e molti avvocati abbiano già provveduto a alla sua stipula, tuttavia, in questi giorni non si fa altro che parlare di un possibile esonero da questo ulteriore onere, che diverrebbe solo facoltativo perché giudicato eccessivamente gravoso, almeno per come è attualmente formulato (leggi: "Assicurazione avvocati: la polizza infortuni diventa facoltativa?").

In ogni caso, per ora l'obbligatorietà è prevista anche per la polizza infortuni che, in forza del decreto del Ministero della giustizia del 22 settembre 2016, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- deve riguardare gli avvocati e i loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non operi la copertura assicurativa obbligatoria Inail;

- deve coprire gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa dai quali sia derivata la morte o l'invalidità permanente o temporanea del soggetto interessato, e le relative spese mediche;

- la copertura deve estendersi anche agli infortuni derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale;

- le somme assicurate minime devono essere di 100mila euro di capitale in caso di morte o invalidità permanente e di 50 euro di diaria giornaliera da inabilità temporanea.

Leggi anche: "Avvocati: da domani assicurazione obbligatoria"

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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