Il Ministro Andrea Orlando condivide le argomentazioni del Consiglio Nazionale Forense circa la modifica alla normativa assicurativa
di Lucia Izzo - L'obbligo di copertura assicurativa per gli avvocati, quanto alla polizza infortuni, potrebbe presto mutare, diventando facoltativo.

Il Consiglio Nazionale Forense, con una nota inviata al Guardasigilli Andrea Orlando lo scorso 26 ottobre 2017, ha sostenuto l'eccessività dell'obbligo assicurativo sugli infortuni, rammentando altresì come gli avvocati-dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati.

Argomentazioni che il ministro della Giustizia sembra condividere, come si deduce dal testo della sua nota di riscontro del 27 ottobre 2017 (qui sotto allegata), che rappresenta un primo passo verso la proposta di modifica dell'art. 12, comma 2, della legge professionale forense del 2012.

Un cambio di rotta che si innesta a pochi giorni dall'entrata in vigore della normativa che obbliga gli avvocati a munirsi di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale e infortuni: l'originario termine dell'11 ottobre 2017 è stato prorogato e la data per adeguarsi all'obbligo è slittata al 10 novembre 2017 (per approfondimenti: Avvocati: obbligo assicurazione rinviato di un mese, decreto in Gazzetta).

CNF: "eccessivo" l'obbligo assicurativo in materia di infortuni

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, aveva scritto al Guardasigilli affinché valutasse l'opportunità di una modifica del testo di legge, al fine di stabilire la facoltatività della copertura assicurativa in materia di infortuni.

Attualmente, infatti, il testo di riferimento stabilisce che: "All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".

Secondo Mascherin, tuttavia, «L'obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo», e il Presidente ha altresì sottolineato come «i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati».

Assicurazione avvocati: la risposta del ministro Orlando

Nella sua nota di risposta, il ministro della Giustizia ha assicurato che la proposta di modifica è già stata trasmessa all'Ufficio legislativo, affinché provveda a formulare una corrispondente proposta che potrà essere valutata ai fini di un esame della stessa nell'ambito della sessione parlamentare di bilancio.

Il ministro ha convenuto "sull'opportunità di rimettere all'autonoma decisione del singolo Avvocato la stipulazione di una polizza a copertura degli infortuni a sé derivanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione".

Ancora, il ministro ha altresì chiesto all'Ufficio legislativo di valutare l'ulteriore ipotesi di modifica dell'art. 12, comma 2, della legge professionale quanto all'esenzione dell'Avvocato dall'obbligo assicurativo per gli infortuni derivanti a collaboratori già provvisti della relativa copertura assicurativa in virtù dell'iscrizione all'INAIL, prevista nell'ambito del D.M. 22 settembre 2016.
Nota Ministro Giustizia 27/10/17 Assicurazione Avvocati

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