E' stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre scorso) il decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, con il quale il Governo ha adeguato la normativa esistente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/65/CE per quanto concerne le vendite al dettaglio di servizi bancari, d'investimento o assicurativi, realizzate per mezzo di strumenti a distanza quali telefono, fax, internet, etc.. Tra le novità introdotte evidenziamo il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro i 14 giorni successivi alla sua stipula. Il termine è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia per oggetto assicurazioni sulla vita e operazioni relative a schemi pensionistici individuali. Il fornitore che contravviene alle norme prevista dal decreto, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000. Le nuove norme, in vigore dallo scorso 7 ottobre, si applicano anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore.
Vedi anche:
Il contratto di compravendita

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