Per il Garante della privacy la normativa di settore esclude l'applicabilità del Foia

di Gabriella Lax - Non è consentito l'accesso agli atti sulle visure catastali effettuate dal notaio. Il Foia (Freedom of Information Act) ovvero il diritto garantito ai cittadini di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto, non si può azionare nei confronti degli atti depositati negli archivi notarili o in altri uffici pubblici. A stabilirlo è stato il Garante della privacy confermando una decisione presa dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese di non accogliere una richiesta di accesso civico alla copia di atti notarili, visure catastali ed ipotecarie relativi a trasferimenti immobiliari per usucapione non giudiziale.

Foia escluso per le visure catastali

Nel parere espresso, il Garante ha ritenuto che il Consiglio Notarile, che aveva in ogni caso consentito l'accesso ad alcuni documenti dopo l'oscuramento dei dati, avesse correttamente respinto l'istanza nella parte relativa agli atti notarili e alle visure. Nel provvedimento (disponibile sul sito garanteprivacy.it), il Garante ha precisato infatti che "la richiesta di accesso civico agli atti notarili e alle visure, presentata agli uffici addetti alla conservazione o al rilascio delle copie (archivio notarile, catasto, Agenzia delle entrate) ricade in una delle ipotesi di esclusione previste dal d. lgs. n. 33/2013, perché il regime di conoscibilità di questi documenti è disciplinato da specifiche norme di settore, che ne regolano le forme e le modalità di acquisizione, non derogabili dalle disposizioni in materia di accesso".

Per quanto concerne, inoltre, la notifica dell'istanza di accesso ai soggetti controinteressati, ossia alle persone citate negli atti, il Garante ha specificato che, tale comunicazione "non è finalizzata all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati" ma ha soltanto la funzione "di consentire un eventuale intervento nel procedimento, attraverso una opposizione motivata, qualora si ritenga che dall'accoglimento dell'accesso possa derivare un pregiudizio concreto". Pregiudizio che potrebbe colpire l'interessato (o altre persone alle quali lo stesso è legato da un vincolo affettivo) a causa della conoscibilità da parte di chiunque dei dati o del documento richiesto (come, per esempio, la situazione economico patrimoniale ravvisabile dagli atti notarili). Infatti, ricorda infine il Garante, "i dati e i documenti ricevuti a seguito di un'istanza di accesso civico sono per definizione pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di usarli, pur sempre nel rispetto dei limiti della normativa sulla privacy".


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