Fatte tali premesse, ricorda il Collegio come a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 318 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 comma 1 del D.P.R 30.6.1965 n° 1124 nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio - ma analoghe considerazioni possono essere fatte per una malattia professionale - dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli), la giurisprudenza della Cassazione si fosse orientata nel ritenere che il principio ? desumibile dall'art. 83 dello stesso D.P.R. ? di consolidazione, trascorso il termine decennale di rivedibilità (che per le malattie professionali è di quindici anni ex art. 137 comma 6 del T.U. numero 1124/65 ), della rendita liquidata per un singolo infortunio (ma la stessa valutazione deve essere fatta anche in caso di infortuni plurimi policromi) opera, qualora sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio dal precedente, nel senso che, se non impedisce (nell'ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro a norma dell'art. 78, richiamato dall'art. 80, ai fini della costituzione della rendita unica ai sensi di tale norma) la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio. LaPrevidenza.it, 26/09/2005
Corte di Appello Firenze, Sentenza 697/2004

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