La Banca d'Italia ha provveduto ad aggiornare e integrare le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni

di Valeria Zeppilli - Con provvedimento del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 195 del 22 agosto 2017 (qui sotto allegato), la Banca d'Italia ha recepito le modifiche recentemente apportate al Tub dal decreto legislativo numero 37/2017 aggiornando e integrando le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari.

In sostanza, si è provveduto all'adeguamento alle novità introdotte, in conformità alla normativa UE, con riferimento alla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e all'accesso al pagamento con caratteristiche di base.

Conto base

In relazione al conto base, la banca d'Italia ha ricordato che ai sensi dell'articolo 126-noviesdecies del Tub, le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. devono offrire ai consumatori un "conto di base" con le caratteristiche individuate dall'articolo 126-vicies semel del testo unico. Tale obbligo si intende soddisfatto anche se gli intermediari offrano già un conto di pagamento che non prevede l'applicazione di costi a carico del consumatore, almeno per i servizi e il numero di operazioni previsti dal Mef.

Nel conto di base va inclusa una serie determinata di operazioni e servizi e le relative scritturazioni contabili, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, con possibilità di addebitare al cliente le spese per le operazioni in numero superiore e per le operazioni aggiuntive.

L'ISC del conto di base va calcolato tenendo conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse e con riferimento ai soli "profili tipo" di conto di base previsti dal Mef.

Cessione di rapporti giuridici

Un altro aspetto interessante dell'aggiornamento pubblicato in Gazzetta dalla Banca d'Italia è rappresentato dalla nuova regolamentazione della continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici.

In particolare, si recepisce l'articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, del Tub, stabilendo che se le operazioni comportano la cessione da un intermediario all'altro dei rapporti di conti di pagamento con consumatori, a questi ultimi è assicurata la continuità nei servizi di pagamento.

Le operazioni che vengono a tal proposito in rilievo sono la cessione di azienda, la cessione di rami di azienda e la cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Restano però in via generale escluse le cessioni effettuate nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o risoluzione.

Nel caso in cui le cessioni interessino rapporti di conti di pagamento con consumatori, gli intermediari devono garantire una serie di tutele per i consumatori.

In particolare questi devono ricevere almeno 30 giorni prima della produzione degli effetti della cessione le informazioni relative alle conseguenze della stessa sul conto di pagamento, alle modalità per ricevere i chiarimenti e segnalare disfunzioni e anomalie e a una serie di servizi ben individuati. I consumatori vanno anche informati della necessità di indicare le coordinate del conto di pagamento presso il cessionario ai pagatori che effettuano bonifici ricorrenti e ai beneficiari degli ordini relativi ad addebiti diretti.

I dati censiti negli archivi di sistema utili per instradare i pagamenti, nelle procedure per la funzionalità del sistema dei pagamenti e nelle altre anagrafiche a tal fine rilevanti vanno poi aggiornati con tempestività.

Gli intermediari devono inoltre adottare soluzioni applicative e informatiche che assicurino la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento per almeno 12 mesi dal momento in cui la cessione produce i suoi effetti e trasferire gli ordini permanenti di bonifico detenuti presso il cedente sul conto presso il cessionario.

Eventualmente, se possibile e previo accordo con il consumatore, le coordinate del conto di pagamento presso il cessionario vanno comunicate ai pagatori che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento detenuto il cedente e ai beneficiari degli ordini relativi ad addebiti diretti presenti sul medesimo conto con almeno 6 mesi di anticipo rispetto all'interruzione delle soluzioni informatiche.

Infine, al consumatore va garantita una serie di tutele a fronte di eventuali disfunzioni e anomalie connesse con la cessione, ovverosia la possibilità di segnalarle senza costi e di ottenere una risposta tempestiva; l'assistenza adeguata e idonea a minimizzare il disagio; la correzione in tempi stretti.

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Banca d'Italia testo provvedimento 3 agosto 2017
Valeria Zeppilli

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