Governo e IVASS dovranno disciplinare l'installazione dei dispositivi sui veicoli e i criteri per la determinazione degli sconti
di Lucia Izzo - La legge sulla concorrenza approvata lo scorso 3 agosto (per approfondimenti: Ddl concorrenza è legge: le novità per avvocati e assicurazioni) è approdata in Gazzetta Ufficiale e le sue novità saranno in vigore a partire dal prossimo 29 agosto.

Tra queste emergono gli sconti obbligatori sulla RC Auto per coloro che installano sui propri veicoli, o su quelli in cui siano già presenti, le c.d. "scatole nere" o dispositivi similari i cui requisiti funzionali saranno individuati da decreti interministeriali.

Ad introdurre la disciplina sugli sconti RC Auto, obbligatori e predeterminati, è l'art. 132-ter che la nuova legge aggiunge nel Codice delle Assicurazioni, il quale va a puntualizzare il vago riferimento a sconti "significativi" già previsto nell'art. 132, comma 1, del Codice stesso.

Una formulazione che ha lasciato un margine di discrezionalità alquanto vasto alle compagnie che hanno praticato gli sconti solo a categorie di guidatori da loro scelte, ad esempio i residenti nelle zone a rischio dove le "scatole nere" sono servite per contrastare le numerose frodi e non, invece, a guidatori di altre zone per evitare gli oneri di installazione, funzionamento e smontaggio della scatola nera che la legge pone sempre a carico delle imprese.

Scatola nera: sconti sulla RC Auto

Le assicurazioni dovranno obbligatoriamente praticare uno sconto laddove verifichino, precedentemente o contestualmente alla stipulazione del contratto, che sul veicolo venga installato, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti.

Oppure, prosegue la norma della legge, gli sconti potranno essere praticati laddove vi siano ulteriori dispositivi, individuati da decreto ministeriale per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.
Pur non spingendosi al punto da rendere obbligatoria l'installazione delle scatole nere sui veicoli circolanti in Italia, la norma prescrive l'obbligatorietà degli sconti sull'assicurazione per chi accetta di montarle sul proprio veicolo, garantendo soltanto una "progressiva estensione" del loro uso sul territorio.

Laddove il mezzo sia coinvolto in un incidente, i dati della scatola nera formeranno piena prova nei procedimenti civili relativi a fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze saranno rese fruibili alle parti.

Il Governo avrà un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adottare i necessari decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea.

Si tratta di provvedimenti destinati a favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile.

RC Auto: gli altri sconti obbligatori

Ulteriori sconti sulla RC Auto saranno garantiti laddove i consumatori che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria, accettino la proposta dell'impresa di assicurazione di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa stessa.

Ancora, si va incontro a sconti laddove si installino sul veicolo, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. alcolock).

Tuttavia, quanto a questi ultimi "meccanismi", la legge non ha previsto in che modo ne vengano fissate le caratteristiche, lasciando un'area "grigia" che rischia di vanificare l'agevolazione e renderla inefficace, ad esempio frodando lo stesso apparecchio facendo accendere il motore da una persona "sobria" anche se poi guida chi ha bevuto.

Criteri per la determinazione degli sconti obbligatori

Sarà un regolamento Ivass, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (termine non perentorio) a disciplinare i criteri per stabilite l'entità degli sconti obbligatori, che non è rimessa alla rigida determinazione legislativa. L'IVASS si occuperà anche di effettuare ispezioni sulle compagnie al fine di verificare la corretta determinazione degli sconti in base ai criteri enucleati nel regolamento.
Infine, l'IVASS identificherà, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato che andrà aggiornata con cadenza almeno biennale.
Infatti, sono previsti sconti anche per i soggetti "virtuosi" che non abbiano causato incidenti negli ultimi quattro anni, anche se si trovano nelle province con un più alto tasso di "sinistrosità", a patto che siano forniti di scatola nera.
Le zone maggiormente a rischio sono, infatti, localizzate per lo più nel Sud Italia e negli anni gli assicurati di tali aree sono stati penalizzati rispetto ad assicuratori virtuosi di altre province di residenza a sinistrosità più bassa.

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