Ove il giudice di merito abbia rispettato i criteri di valutazione dell'impossibilità di deambulazione o dell'incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita imposti dall'art. 1 della Legge 18/80, citato, e abbia giustificato con congrua motivazione tale valutazione non e' sindacabile in sede di legittimità per tale valutazione, in quanto essa costituisce un accertamento di fatto. Nella specie la Corte d'Appello di Milano, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, aveva accertato in fatto, sulla base della disposta consulenza tecnica, che l'impossibilità di deambulazione della S.L. era costituita dal fatto che essa poteva compiere da sola entro le mura domestiche soltanto qualche passo e che, in ogni caso, non poteva uscire di casa se non accompagnata, dipendendo ?totalmente dagli altri per spese e approvvigionamenti esterni?. Correttamente, pertanto, tale situazione si era concretizzata per la Corte di merito in una impossibilità di deambulazione autonoma tutelabile dall'art. I della L. li febbraio 1980, n. 18, citato, con la concessione dell'indennità di accompagnamento. LaPrevidenza.it, 12/09/2005
Cassazione, Sez. civili, Sentenza 27.04.2004 n° 8060

In evidenza oggi: