La questione non è nuova, ma la Pubblica Amministrazione si ostina a non tenere conto della giurisprudenza della Corte dei Conti e, peggio, ad ?interpretare? le leggi in maniera arbitraria, per cui il cittadino è costretto a ricorrere alla Corte dei Conti per farsi riconoscere quello che ?la Corte gli ha già riconosciuto!! La vicenda può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice. Il Sig. F., agente di custodia (cioè guardia carceraria), dopo circa dieci anni di servizio ha chiesto nel 1991 al Ministero della Giustizia la pensione privilegiata per aver contratto una infermità nervosa a causa del servizio stesso. La domanda è stata respinta, come al solito (!), ha presentato ricorso alla Corte dei Conti che, con sentenza del 1998, gli ha riconosciuto il diritto a pensione, con decorrenza appunto dal 1991 (data della domanda) ed interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1993 (data del decreto impugnato). Tutto chiaro, ma cosa ha fatto il Ministero? Ha eseguito la Decisione della Corte liquidando, con Decreto del 1999, un primo assegno rinnovabile dal 1991 per quattro anni, poi ci ha pensato sopra dal 1999 al 2003 (per vedere se, per caso, nell'attesa, il povero ricorrente fosse guarito) ed alla fine gli ha riconosciuto, con un nuovo Decreto del 2003 appunto, la pensione vitalizia con tutti gli arretrati, ma facendo decorrere gli interessi dal?. 4 gennaio 2001! Spariti, nel cappello del prestigiatore, dieci anni di interessi e rivalutazione monetaria! Perché? Perché il Ministero ha interpretato una legge del 1998 in questo modo: avevo tempo sino al 2001 per emettere il secondo Decreto, poiché, invece, ho provveduto nel 2003 ti liquido solo gli interessi dal 2001 al 2003?. ?dimenticandosi? della Decisione della Corte dei Conti e del fatto che, comunque, il diritto agli arretrati era maturato sin dal 1991! Così, al povero Signor F. non è restato altro che tornare dall'Avvocato e ricorrere di nuovo alla Corte dei Conti, come dicevamo all'inizio. La Corte dei Conti ha fatto definitivamente giustizia e, a questo punto, giustamente, ha riconosciuto anche gli interessi previsti dall'articolo 1283 c.c. (i c.d. interessi anatocistici) sino al soddisfo. Spiace soltanto che siano rimaste a carico del cittadino le spese di giustizia, giacchè il Giudice ha ritenuto che? ci fosse ?complessità di interpretazione? della legge per i poveri burocrati del Ministero. (Si ringrazia l'Avv. Massimo Cassiano) LaPrevidenza.it
Corte dei Conti Emilia Romagna, sentenza 13.06.2005 n° 774
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