Al riguardo questo Giudice non può non tener conto del portato della recente sentenza n.6/2004/QM resa dalle SS.RR. di questa Corte su analogo quesito ad esse prospettato. In particolare le SS.RR. hanno valutato inammissibile tale questione proprio per carenza del presupposto del contrasto giurisprudenziale ?orizzontale? (cfr. n.17/2003/QM e n.3/2004/QM) atteso che le Sezioni centrali, dopo un iniziale indirizzo difforme che ha avuto un indubbio riflesso sull'operato dei Giudici regionali di primo grado, si sono orientate per il non incremento del 18% di suddetta indennità pensionabile. Ciò premesso, con riferimento alle argomentazioni sviluppate dalla citata sentenza delle SS.RR. (n.6/2004/QM) nonché alla luce della odierna pacifica giurisprudenza di Appello sull'assegno spettante agli appartenenti alle Forze Armate (Sez.II 314/03 - Sez. II n.347/03- Sez.III 205/04) o sull'analogo beneficio previsto per le Forze di Polizia (Sez.III 47/00 - Sez.III 67/02 - Sez.III 153/05), tale istanza deve essere disattesa. LaPrevidenza.it, 29/08/2005
(Corte dei Conti Toscana, Sentenza 16 giugno 2005 n° 364)

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