La Cassa forense non può negare la pensione di vecchiaia all'avvocato, affermando la mancanza del requisito della continuità nell'esercizio della professione, per il periodo anteriore a cinque anni dalla presentazione della domanda, se non ha a suo tempo proceduto alla revisione degli iscritti. E' questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 13289 del 21 giugno 2005, che dirime il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione. LaPrevidenza.it, 08/08/2005
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 04.08.2005 n° 13289

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