La sentenza di Palazzo Spada cristallizza la possibilità per gli enti locali di dotarsi dell'ufficio unitario di avvocatura

di Marina Crisafi - Via libera dal Consiglio di Stato agli uffici unici dell'avvocatura per gli enti locali. Con la sentenza n. 2731/2017 pubblicata il 7 giugno scorso (sotto allegata), Palazzo Spada ha respinto l'appello proposto dal comune di Busto Arsizio che chiedeva la riforma della decisione del Tar Lombardia n. 1608/2016 sui cosiddetti "uffici unici delle avvocature civiche".

Il plauso dell'Unaep

La decisione del Cds fornisce "un importante contributo sul fronte del risparmio e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione, in particolar modo per le avvocature civiche impegnate in questa sfida" afferma il segretario nazionale dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, Antonella Trentini (nella foto).

Nel respingere l'appello dei comuni, palazzo Spada ha "non solo cristallizzato la possibilità, prevista dall'art. 2, c. 12, della L. 244/2007, per gli enti di dotarsi come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente" ossia l'ufficio unitario dell'avvocatura, "ma ha anche svolto considerazioni importanti sulla figura dell'avvocato dipendente della Pubblica Amministrazione, in particolar modo dei Comuni, che confermano l'esclusività della funzione professionale esercitata" continua la Trentini.

La decisione

Secondo i giudici amministrativi, l'appello andava respinto giacchè, si legge nel dispositivo, "la convenzione intercomunale costitutiva dell'avvocatura comunale unica - come concepita - configurava un uso promiscuo dell'avvocatura civica di uno solo degli enti", in particolare l'ufficio legale del comune di Busto Arsizio.

Le motivazioni della decisione del Cds confermano quindi la possibilità di istituire uffici unici per l'avvocatura da implementare "con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo - ovvero - la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

In merito, infine, alla figura dell'avvocato comunale la sentenza precisa, comunica la nota Unaep, "che la prestazione dell'avvocato deve essere fornita in via esclusiva - quindi - senza attribuzione di altri e diversi incarichi di tipo gestionale".

Dal combinato disposto delle norme in esame, si legge infatti nella decisione, "discende pertanto che è eccezionalmente ammessa l'assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la qual ultima attribuisca loro, in via esclusiva, la trattazione dei propri affari legali".

Tale rapporto di esclusività "si giustifica in virtù del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cui si ricollega altresì il principio dell'immedesimazione organica, non previsto invece negli ordinari rapporti tra soggetti privati".

Consiglio di Stato, sentenza n. 2731/2017

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