Secondo il ddl autonomi, il tasso europeo all'8% non riguarderà più i soli professionisti

di Valeria Zeppilli - Con il Ddl autonomi approvato nei giorni scorsi in via definitiva dal Senato (leggi: "Avvocati e professionisti: il Ddl autonomi è legge"), da ora in poi il tasso di interesse di mora dell'8% si applicherà, oltre che alle imprese e alle PP.AA., anche a tutti i lavoratori autonomi, siano essi professionisti o meno.

Tasso di mora, la vecchia normativa

Il nuovo testo, infatti, spazza via i dubbi circa l'esatta portata dell'applicazione automatica del tasso di mora, che, invece, il decreto legislativo numero 231/2002 aveva lasciato irrisolti.

Tale provvedimento, infatti, al comma 1 dell'articolo 2 riconduceva tra le transazioni commerciali esclusivamente i contratti conclusi tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, anche solo in maniera prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo, precisando poi che con il termine imprenditore doveva intendersi ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione. Restavano insomma fuori gli altri lavoratori autonomi.

L'estensione dell'applicazione automatica del tasso di mora

Oggi, invece, con l'approvazione definitiva del Ddl autonomi, l'applicazione automatica del tasso di mora dell'8% a partire dal giorno successivo rispetto a quello di scadenza del termine per il pagamento riguarda tutti gli autonomi, a prescindere dalla loro iscrizione ad albi o collegi.

Infatti, le relative disposizioni si estendono, in quanto compatibili, anche alle transazioni intercorse tra lavoratori autonomi o tra lavoratori autonomi e PP.AA., salvo ovviamente il caso di applicabilità di normative più favorevoli.

Il tasso all'8%

Va chiarito che l'applicazione del tasso europeo dell'8% si ha a partire da un termine legale di pagamento, applicabile nel caso in cui non sia previsto un termine contrattuale.

Esso decorre per legge dopo 30 giorni, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura o di un'equivalente richiesta di pagamento o dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, quando la prima non è certa o è anteriore, o infine dalla data di accettazione o verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto, quando il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva.

Esclusioni

Restano ancora oggi esclusi dalla normativa di cui al decreto legislativo numero 231/2002 i privati e gli enti associativi con scopo economico che non svolgono attività di impresa.


Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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