Tra le più rilevanti questioni giuridiche sollevate dallo sviluppo del commercio elettronico, vi sono senz'altro quelle della individuazione del giudice competente a conoscere di una data controversia e della legge ad essa applicabile quando la lite presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico italiano. Le attività commerciali svolte on-line non possono infatti che risentire fortemente della transnazionalità propria della Rete[1]. Particolare importanza assumono dette questioni nell'ambito del commercio elettronico B2C (Businnes to Consumer) con riguardo al consumatore, parte debole del contratto on-line[2] che abbisogna di particolare protezione giuridica. Ciò allorquando, naturalmente, la lite tra prestatore di un servizio della società dell'informazione[3] e consumatore non possa trovare più agevole ed efficace soluzione tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)[4]. D'altra parte, è altresì vero che, di frequente, sono gli stessi operatori della Rete a ricorrere ad una serie di accorgimenti volti ad attenuare i rischi connessi alla individuazione del giudice competente e della legge applicabile con riguardo alle contrattazioni telematiche. Così, ad esempio, possono essere inseriti nel sito web appositi disclaimer attraverso cui restringere l'offerta solo a determinati paesi[5]. Le fattispecie che presentano elementi di estraneità sono, com'è noto, oggetto del diritto internazionale privato, oggi disciplinato in Italia innanzitutto dalla legge 218/1995[6], oltre che dalle convenzioni internazionali in vigore per il nostro paese e dalla normativa comunitaria. Nonostante le loro peculiarità, anche le attività del commercio elettronico B2C sono dunque, attualmente, soggette a detta disciplina, alla quale pertanto occorrerà rifarsi per (tentare di) risolvere i problemi concernenti la competenza giurisdizionale[7] e la legge applicabile alle relative controversie. Con riguardo alla competenza giurisdizionale, le norme rilevanti sono quelle contenute nel titolo II della L. 218/1995 (in particolare negli artt. 3 e 4) e, come si vedrà, nella sezione 4 (artt. 15-17) del Regolamento 44/2001/CE, dedicata ai ?contratti conclusi dai consumatori?. Con riguardo invece alla legge applicabile, si renderà necessario analizzare in particolare l'art. 57 della L. 218/1995 nonché le norme della Convenzione di Roma del 1980 dedicate ai contratti conclusi dai consumatori (art. 5). Prima di esaminare tali disposizioni, occorrerà però soffermarsi brevemente anche sul recente D.L.vo 70/2003, di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico, il quale contiene norme rilevanti sia in tema di competenza giurisdizionale che di legge applicabile alle controversie del commercio elettronico, nonché in materia di composizione delle liti.
Autore: Giuseppe Briganti
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