La proposta di legge che prevede di contrastare il fenomeno delle buste paga false, arriva all'esame della commissione referente alla Camera. Le novità e il testo in allegato

di Marina Crisafi - Stipendi pagati solo tramite banche o poste al fine di evitare che, dietro minaccia di licenziamento o mancata assunzione, i dipendenti siano indotti a firmare buste paga false, che attestano cioè una retribuzione diversa da quella effettivamente percepita. È questo l'obiettivo della proposta di legge recante "Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori", presentata nel 2013 (a prima firma Titti Di Salvo, Pd), ma che negli ultimi giorni ha subito una forte accelerazione, arrivando all'esame della commissione referente alla Camera con l'approvazione dei primi emendamenti (leggi: "Addio buste paga false: arriva la legge").  

Il testo del ddl (qui sotto allegato), mira, come si legge nella relazione stessa, ad offrire una soluzione ad un problema che colpisce moltissimi lavoratori nostrani, costretti, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione - da parte dei datori di lavoro a firmare - una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare".

Una prassi deprecabile, continua la relazione, che si risolve "in un vantaggio illecito per il datore di lavoro", rappresentando invece "un grave danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto a una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione".

Da qui, la proposta di introdurre un "meccanismo antielusivo" che consiste nel rendere obbligatorio il pagamento degli stipendi attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con la previsione di pesanti sanzioni, fino a 50mila euro, per i datori che non rispettano gli obblighi di legge.

LE NOVITA' DEL DDL

Stipendi, addio contante

Il provvedimento, composto di 5 articoli, introduce in sostanza l'obbligo di pagare gli stipendi (e in genere qualsiasi anticipo della retribuzione) attraverso un istituto bancario o un ufficio postale. La scelta del mezzo spetterà al lavoratore che potrà optare per il "bonifico in favore del conto identificato dal codice Iban" dallo stesso indicato, come previsto da uno degli emendamenti approvati dalla commissione (qui tutti gli emendamenti) ovvero per il pagamento in contanti, ma erogato esclusivamente dallo sportello bancario o postale, o ancora per l'emissione di un assegno da parte della banca o delle poste consegnato direttamente nelle mani del dipendente (o di un delegato in caso di comprovato impedimento).

Ai datori di lavoro o committenti è fatto espresso divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di contanti o di assegni, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Viene stabilito, altresì che "la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".

Gli obblighi del datore di lavoro

Ai datori è fatto obbligo, in sede di comunicazione obbligatoria ai centri per l'impiego territoriali, di fornire anche gli estremi dell'istituto bancario o postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.

L'ordine sarà annullato solo dietro trasmissione della lettera di licenziamento o di dimissioni, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per evitare oneri, diretti o indiretti, ai datori (o ai lavoratori), l'art. 3 della pdl prevede che entro 3 mesi dall'entrata in vigore venga stipulata dal Governo una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa per individuare gli strumenti idonei a dare attuazione alla medesima legge.

Dagli obblighi della nuova legge, sono esclusi i datori di lavoro non titolari di partitiva Iva e in ogni caso, i rapporti di lavoro domestico e familiare, nonché quelli instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini (ad es. per la pulizia delle scale o per la manutenzione del verde).

Le sanzioni

Sono previste, infine, pesanti sanzioni pecuniarie, da 5mila a 50mila euro, per i datori di lavoro o committenti che violano gli obblighi introdotti dalla legge.

Ad essere sanzionate (fino a 500 euro) saranno anche le mancate comunicazioni ai centri per l'impiego, i quali appurata la violazione dovranno provvedere immediatamente a darne comunicazione alla direzione provinciale del lavoro per le conseguenti verifiche.

DDl Buste paga

Foto: 123rf.com
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