" La percezione dell´indennizzo previsto dalla legge 210/92 non preclude, nel caso di infezioni da emoderivati, la domanda di risarcimento del danno, il quale si cumula con il suddetto indennizzo. Agli eredi di persona deceduta in conseguenza delle patologie (HCV, HIV) contratte attraverso trasfusioni di sangue infetto, compete iure haereditario il risarcimento dei seguenti danni patiti in vita dal de cuius: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita della vita. Compete inoltre ai prossimi congiunti il risarcimento, iure proprio, del danno morale e del danno esistenziale patiti per la malattia del proprio congiunto, nonché il danno morale e il danno esistenziale patiti per la morte del congiunto stesso." (Nota dell'avvocato Letizia Cavalli)
Tribunale di Bari, Sentenza 562/2004

In evidenza oggi: