Sospensione, limiti massimi, decorrenza posticipata e tempistiche dilatate. Queste le novità del DDL licenziato dal Senato

di Valeria Zeppilli - Il DDL di riforma del processo penale approvato ieri al Senato (qui sotto allegato), mette mano per l'ennesima volta allo spinoso tema della prescrizione introducendo in proposito numerose novità sulle quali ora dovrà tornare a pronunciarsi la Camera.

Sospensione della prescrizione

La novità che balza maggiormente agli occhi è quella rappresentata dalla sospensione del corso della prescrizione in due differenti momenti: dopo la sentenza di condanna in primo grado sino al deposito della sentenza in appello per massimo un anno e mezzo e dopo la sentenza di condanna in appello (anche se pronunciata in sede di rinvio) sino al deposito della sentenza definitiva per massimo un ulteriore anno e mezzo.

Tempi totali di prescrizione

In ogni caso, il DDL precisa che, con riferimento ad alcune fattispecie di reato, l'interruzione della prescrizione non può aumentare di più della metà il tempo necessario affinché le stesse si prescrivano.

I reati interessati da tale previsione sono i seguenti: corruzione in atti giudiziari, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, pene per il corruttore, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti sopra indicati, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Termini di prescrizione per corruzione e induzione indebita

I reati di corruzione e induzione indebita, inoltre, sono sottoposti a nuovi termini di prescrizione, in quanto, una volta iniziato il processo, questi potranno aumentare della metà e non più di un 1/4 come avviene oggi.

Prescrizione posticipata

Per alcuni reati, se commessi in danno di minori, si prevede poi la decorrenza posticipata della prescrizione, che inizierà il suo corso solo a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima. I reati interessati sono quelli di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, tratta di persone e sfruttamento sessuale di minori.

La decorrenza posticipata al raggiungimento della maturità della persona offesa, tuttavia, conosce un'importante eccezione: quella in cui l'azione penale sia stata esercita prima di tale momento. In tal caso, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui sia acquisita la notizia di reato.

Decorrenza

Si precisa che le nuove norme in materia di prescrizione, se dovessero essere definitivamente approvate, si applicherebbero comunque esclusivamente ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

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DDL riforma processo penale
Valeria Zeppilli

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