Invitare l'amante a feste e incontri mondani ai quali prende parte anche la legittima consorte puo' costare l'addebito del matrimonio. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che ha reso definitiva la colpa della separazione nei confronti di un marito mantovano, Marco T., 'reo' di 'avere invitato a spettacoli e a incontri' mondani la nuova fiamma Elena, con la quale era poi andato a convivere dopo che il matrimonio con Ilaria N. si era logorato. In particolare, la Suprema Corte, dichiarando 'inammissibile' il ricorso di Marco T. si e' allineata ai giudici di merito che avevano giudicato 'significativi' 'tre incontri' con l'amante 'avvenuti in pubblico e davanti ai rispettivi coniugi' per dichiarare senza ombra di dubbio che se il matrimonio era fallito era per colpa del coniuge che andava alle feste con moglie e amante. Di diverso avviso era stato il Tribunale di Mantova che, preso atto della 'intollerabilita' della convivenza' aveva dichiarato la separazione personali dei coniugi, considerando di poco conto le uscite a tre ai fini dell' addebito. Tesi ribaltata dalla Corte d'appello di Brescia che, nel maggio 2002, dichiarava Marco T. colpevole del fallimento matrimoniale, facendo notare che l'uomo non aveva fatto nulla per superare le difficolta' matrimoniali visto che la coppia si era rivolta ad un 'aiuto esterno psicologico per tentare di superare le difficolta' coniugali'.

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