In vigore il decreto 13/2017 che detta nuove regole in materia di protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale

Avv. Luisa Foti - È entrato in vigore il d.l. 13/2017, cd. "Decreto Minniti", dal nome del ministro dell'interno che ne ha ideato i contenuti, in tema di protezione internazionale e istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Il decreto legge, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", si rende necessario, secondo la volontà dell'esecutivo, per una più veloce definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, dato l'altissimo numero di impugnazioni presentate avverso i dinieghi di riconoscimento di protezione internazionale emessi dalle commissioni territoriali istituite presso il ministero dell'interno.

Tuttavia, lo strumento del decreto legge è stato da più parti criticato perché il provvedimento ha ad aggetto la modifica della disciplina di diritti fondamentali e non sussisterebbero, inoltre, le note condizioni della "straordinaria necessità ad urgenza", di cui all'art. 77 Cost., tipiche del ricorso ad un tale strumento normativo.

Molte sono le preoccupazioni tra coloro che vedono nella istituzione delle sezioni specializzate e nell'eliminazione di un grado di giudizio, una diminuzione del diritto di difesa del richiedente. Anche l'Asgi, l'associazione studi giuridici sull'immigrazione, che ha da tempo propone una radicale modifica della disciplina dell'immigrazione, ha espresso forti preoccupazioni in merito alle misure adottate con decreto legge: "il Governo ha scelto di operare mediante lo strumento della legislazione di urgenza - si legge dal comunicato diffuso dalla nota associazione - introducendo modifiche di sistema che presentano profili di estrema delicatezza per la salvaguardia di principi costituzionali ed internazionali, e che non appaiono idonee a risolvere le attuali problematiche del sistema di protezione internazionale italiano. Peraltro difetta il necessario presupposto dell'urgenza, trattandosi di disposizioni che non sono di immediata applicazione (alcune di esse si applicano addirittura trascorsi 180 giorni dall'emanazione del decreto), ma che sono finalizzate a ridisegnare completamente la tutela giurisdizionale nella materia della protezione internazionale".

Il decreto legge entrato in vigore il giorno dopo l'emissione, è stato presentato al Senato per la conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni, pena la perdita d'efficacia ex tuncdel provvedimento normativo.

Ecco, in breve, le principali novità:

Istituzioni delle sezioni specializzate in materia di diritto dell'immigrazione

I primi articoli istituiscono le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dell'Unione europea. Si tratta di 14 sezioni specializzate istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia.

Non ci sarà la costituzione di nuove strutture giudiziarie bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi.

Tale sezioni, competenti territorialmente e che giudicheranno in composizione monocratica, (ex art. 3 del d.l. 13/2017) avranno cognizione:

1) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 8, d.l. 30/2007);

2) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza (ex art. 20, d.l. 30/2007), ovvero per i motivi di cui all'articolo 21, dello stesso d.l., nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti emessi dal questore (ex art. 20-ter, d.l. 30/2007);

3) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 35, d.l. 25/2008);

4) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale (ex art.6, co.5, d.l. 142/2015 e art. 10-ter, T.u.i. come introdotto dal presente decreto, nonché art. 28, Reg. UE n. 604/2013) e per la convalida dei provvedimenti, ex art. 14, co. 6, d.l. 142/2015;

5) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria (art. 32, comma 3, d. l. 25/2008);

6) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 30, co. 6, d.l. 286/1998);

7) controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia;

8) cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con tali procedimenti;

Le norme prevedono l'elencazione delle materie di competenza delle istituende sezioni specializzate, nonché l'individuazione del rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica").

Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali e disposizioni sul lavoro gratuito o volontario

In base all'art. 6 del dl Minniti, oltre alla modifica della disciplina delle notificazioni e del verbale videoregistrato dell'audizione innanzi alla Commissione territoriale, viene modificato il rito dell'impugnazione del provvedimento di rifiuto della protezione internazionale: alla delimitazione dei casi di udienze orali e alla riduzione dei tempi del processo, si affianca la previsione della possibilità di ricorrere solo in Cassazione avverso il rigetto del ricorso.

Modificando il d.l. 142/2015, l'art. 8 prevede inoltre misure per promuovere iniziative utili all'impiego dei richiedenti: "i prefetti promuovono - si legge dall'art. 8, commi 1,3 - d'intesa con i Comuni (…) ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti".

CIE

I centri di identificazione ed espulsione diventeranno "centri di permanenza per il rimpatrio" e si provvederà ad ampliare la rete di tali strutture in modo da assicurare la loro distribuzione in tutto il territorio nazionale.

Avv. Luisa Foti
Dottoressa di Ricerca in Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Ferrara
cell. 3280150382

Foto: 123rf.com
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