La disciplina dell'edilizia attesa dall'attuazione del decreto Scia2
di Lucia Izzo - Con il d.lgs. n. 126/2016 è stata attuata la delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sono stati evidenziati i profili della disciplina generale riguardante le attività private per le quali non è necessaria autorizzazione espressa da parte della pubblica amministrazione (per approfondimenti: Arriva la nuova Scia: ecco come sarà). 

A individuare, invece, quali sono le tipologie di intervento che possono essere realizzate in edilizia libera, oppure assoggettabili a Scia, a permesso di costruire o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ci ha pensato il decreto legislativo n. 222/2016, (c.d. SCIA2) il quale va ritenuto pienamente operativo nonostante non siano ancora intervenuti i decreti attuativi aventi lo scopo di identificare le principali opere edilizie, individuandone regime giuridico e categoria in cui ricadono. 

A occuparsi del decreto contenente il "glossario" avrebbe dovuto essere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assieme al Ministero della Semplificazione, come disposto dallo tesso d.lgs. 222/2016, nel termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore (ossia l'11 dicembre). Al momento, il decreto è in fase di elaborazione e dovrà passare al vaglio anche della Conferenza Unificata. 

SCIA2

Nonostante ciò, le disposizioni di semplificazione contenute nel decreto sono da ritenersi già operative: non solo sono state ampliate le aree di applicazione della Scia, ma è stata anche cancellata la Cil (Comunicazione inizio lavori) e gli interventi per cui era richiesta sono confluiti nell'ampliata area dell'attività edilizia libera.

Va rammentato, tuttavia, per altri interventi e opere soggette a Scia o Cila non basta la presentazione della documentazione presso il Comune per iniziare, ma servono ulteriori autorizzazioni, ad esempio laddove si renda necessario il via libera di un altro ente, come avviene nei casi di lavori edilizi riguardanti attività ad alto rischio o localizzati in determinate aree sensibili (es. a media o alta sismicità o sottoposte a tutela paesaggistica). Ed è proprio l'allegato al d.lgs. 222/2016 a indicare quali sono le opere e gli interventi edilizi che richiedono l'acquisizione di altri titoli di legittimazione.

Le Regioni dovranno adeguarsi alle disposizioni del menzionato decreto entro il prossimo 30 giugno: non sarà loro consentito agire in riduzione dei livelli di semplificazione e delle garanzie assicurate dal decreto Scia2, ma solo prevederne di ulteriori.

Comuni e consulenze gratuite

Per quanto riguarda le procedure previste dal decreto Scia2, i Comuni dovranno adoperarsi al fine di fornire consulenza ai cittadini, alle imprese di costruzione e ai progettisti per quanto riguarda le procedure e i titoli abilitativi richiesti per le diverse tipologie di intervento. 

Per dissipare ogni dubbio in materia, infatti, si ritiene necessario rifarsi sempre agli uffici del Comune che potranno così aiutare ad accelerare le procedure istruttorie oppure a evitare contenzioni in corso d'opera. Le consulenze dovranno essere fornite a titolo gratuito, potendo gli enti pubblici crichiedere unicamente il pagamento dei diritti di segreteria.

A tal proposito, sul proprio sito internet i Comuni potrebbero aver già a disposizione alcuni documenti necessari, se hanno attuato una disposizione prevista dal d.lgs. 126/2016 e hanno pubblicato, oltre alla modulistica da adottare, anche altre informazioni circa i documenti che andranno presentati. 

Per i moduli standard e unificati previsti dal decreto Scia1, riguardanti dettagliatamente ogni tipologia di titolo abilitativo, tuttavia, bisognerà attendere entro fine giugno. Nel frattempo i Comuni provvederanno a seguire le procedure in uso.

Le procedure

Sono quattro i regimi amministrativi, in materia di edilizia, indicati dal provvedimento: attività di edilizia libera; comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila); segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche in alternativa al permesso di costruire; permesso di costruire.

Per quanto riguarda l'edilizia libera, con il menzionato ampliamento, vi rientrano, tra gli altri: interventi di manutenzione ordinaria, ossia di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; installazione di pompe di calore di potenza termica inferiore a 12 kW; pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici da realizzare al di fuori dei centri storici; realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro; installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali.
Per quanto riguarda la Cila, invece, vi rientrano, tra gli altri: opere necessarie a rimuovere e sostituire parti degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterare la volumetria complessiva degli edifici; interventi di restauro e risanamento conservativo leggero, volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; serre mobili stagionali con struttura in muratura per lo svolgimento di attività agricole; pertinenze minori che gli strumenti urbanistici non qualificano come interventi di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale; interventi residuali.

Rientrano nella Scia, anche alternativa al permesso di costruire, invece, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativic omunque denominati, compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale al momento della loro approvazione o di ricognizione di quelli vigenti

Quanto al permesso di costruire, vi rientrano, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione pesante; le nuove costruzioni di manufatti edilizi fuori terra o interrati; l'ampliamento fuori sagoma; gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, salvo siano diretti a soddisfare esigenze temporanee; interventi pertinenziali qualificati come interventi  di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; depositi e impianti all'aperto; interventi di ristrutturazione urbanistica.

Foto: 123rf.com
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