La normativa sulla cedolare per gli affitti abitativi alla luce delle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
di Lucia Izzo - In occasione dell'iniziativa "Telefisco 2017" organizzata dal Sole24Ore, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime della cedolare secca sarà applicabile non solo per i contratti di affitto agevolati (3+2) e per quelli per studenti universitari, ma anche per le le locazioni transitorie (ex lege n. 431/1998). 

Si tratta sostanzialmente delle locazioni da uno a 18 mesi, durata che viene incontro ad esigenze paticolari come quelle di lavoro o studio, stipulate in luoghi, come capoluoghi di provincia e aree metropolitane, in cui il proprietario nella determinazione del canone deve rispettare i limiti stabiliti dagli accordi locali.

Questa precisazione va a confermare l'interpretazione della normativa sulla cedolare per gli affitti abitativi, fornita sin dalla sua introduzione nel 2011 (per approfondimenti: Affitti transitori: cedolare secca al 10%)

La cedolare secca

La cedolare secca al 10% agevolata per gli affitti brevi è un regime di tassazione riguardante alla locazione di determinati immobili: si tratta di quelli a destinazione abitativa, precisamente quelli iscritti al Catasto Urbano con le categorie da A/1 ad A/11 e relative pertinenze, con esclusione, invece, degli immobili con categoria A/10, uffici e studi professionali (per approfondimenti: La cedolare secca).

Questo regime, del quale possono fare utilizzo soltanto le persone fisiche private e non imprese, professionisti, società o altri enti, si sostanzia in un'imposta ad aliquote fisse che sostituisce le imposte che il contribuente avrebbe pagato come titolare di redditi di immobili sulla locazione percepita.

Per avvalersene, il locatore dovrà comunicare al conduttore a mezzo raccomandata la rinuncia a ogni aggiornamento del canone, anche se previsto dal contratto, adeguamento ISTAT incluso. Tale opzione avrà efficacia per tutta la durata del contratto di locazione tra loro intercorrente, salva la facoltà del locatore di revocarla a ogni annualità.

I comuni interessati

Quanto all'applicazione del regime, sono interessate le abitazioni nei Comuni capoluogo e nelle maggiori aree metropolitane tra le quali Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. 

Secondo l'ultimo Rapporto dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) delle Entrate, riportato dal Sole24Ore,  si è stimato, prendendo in esame un canone medio mensile per i contratti brevi nei Comuni ad alta tensione abitativa (circa 507 euro al mese), applicando l'aliquota al 10% anzichè al 21%, un risparmio di 502 euro in nove mesi.
Il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate ha natura interpretativa e dunque si applica anche per il passato: chi si è avvalso dell'aliquota al 21%, quindi, potrà presentare una dichiarazione integrativa per recuperare la differenza.


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