L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali. Rientra nella predetta gestione anche il personale docente e non docente delle Università. A decorrere dal 1° giugno 2004, l'Inpdap ha assunto la competenza a gestire i trattamenti pensionistici del personale delle Università degli Studi di Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma 1 e Udine con le quali è stata avviata una fase di sperimentazione sulla base di apposite intese (cfr. Circolare n. 23 del 30 marzo 2004). Considerati gli esiti positivi dell'operazione, l'Istituto intende ora acquisire la competenza a gestire i trattamenti pensionistici del personale delle restanti Università presenti sul territorio nazionale. Nelle intese in corso di definizione tra le singole Università e l'Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° luglio 2005, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1° luglio 2005. Restano a carico delle Università le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale dell'Università cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Dott. Ludovico De Grigiis - LaPrevidenza.it
(Inpdap, Circolare 25 gennaio 2005 n° 1)
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