Le circostanze che consentono il processo più breve di nullità e le spese di giudizio

Avv. Edoardo Di Mauro - Con la lettera apostolica in forma di Motu Proprio, Mitis Iudex Dominus Iesus, il Sommo Pontefice Francesco, ha modificato il processo canonico per le cause di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico.

Papa Francesco ha indicato alcuni criteri che hanno ispirato la riforma:

a) giudice unico sotto la responsabilità del vescovo;

b) lo stesso vescovo è giudice: traduzione pratica dell' insegnamento del Concilio Vaticano II. Si auspica altresì che il Vescovo non lasci completamente delegata agli uffici della curia la potestà giudiziaria in materia matrimoniale. E ciò valga, auspica ancora il papa nel processo più breve che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente;

c) il processo più breve: oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve - in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente -, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo

Tra i canoni riformati, quelli dal 1683 al 1687 riguardano il processo più breve, alternativo al processo ordinario, da attivarsi solo in determinati casi.

La riforma ha così stabilito:

Can. 1683. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità

Per la corretta e accurata applicazione dei canoni riformati, il Sommo Pontefice, ha allegato alcune norme procedurali (III Assemblea Generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi).

Per quanto concerne il processo più breve di nullità matrimoniale è così stabilito:

Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.

Tavolo coordinato dalla segreteria della CEI

Papa Francesco ha istituito "un tavolo di lavoro - coordinato dal Segretario Generale della CEI - per la definizione delle principali questioni interpretative e applicative di comune interesse", relative alla riforma del processo matrimoniale introdotta dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

Spese di giudizio

Quanto alle spese di giudizio ed onorari da corrispondere all'avvocato, al contrario dei luoghi comuni, è tutto stabilito dalla Conferenza episcopale italiana:contributo spese processuali 525 euro parte attrice, 262,50 euro parte convenuta costituita in giudizio con avvocato; mentre l'onorario da 1575 euro a 2992 euro più oneri fiscali.

Avv. Edoardo Di Mauro

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