L'Inps aggiorna i limiti di reddito ai fini della corresponsione, cessazione o riduzione degli assegni familiari 2017
di Lucia Izzo - Con la circolare n° 229/2016 (qui sotto allegata) l'INPS ha aggiornato i limiti di reddito ai fini della corresponsione, cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.
A far data dal 1° gennaio 2017, infatti, tali limiti di reddito familiare sono stati rivalutati assieme ai limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Assegni familiari: le novità

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Le disposizioni troveranno applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, (per approfondimenti vai alla guida sugli assegni familiari) e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), precisa l'INPS, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Assegni familiari 2017: gli importi

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Inoltre, la circolare precisa che gli importi delle prestazioni sono:
- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Limiti di reddito ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari

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I limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2016 è stata pari al 1,5% per cento, da qui l'aggiornamento delle tabelle da applicare il 1° gennaio 2017 nei confronti dei soggetti sopra elencati.

Le Tabelle (qui sotto allegate) si distinguono in base a:
1) limiti di reddito da applicare alla generalità dei soggetti interessati (allegato 1);
2) limiti di reddito da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile (allegato 2);
3) limiti di reddito da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili (allegato 3);
4) limiti di reddito da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili (allegato 4).

Limiti di reddito mensili assegni familiari 2017

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La circolare precisa che, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2017 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 501,89.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2017:
- Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
INPS circolare n° 229/2016
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Vedi anche:
- Gli assegni familiari (guida legale)
- Assegni familiari arretrati

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