La clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario, con la quale sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti. Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge l'intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi. Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicità, ancorché ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c..
Nella decisione
Vedi anche:
- L'anatocismo bancario
- La raccolta di articoli e sentenze sull'anatocismo
- L'anatocismo in generale

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