Con la pubblicazione della circolare numero 58 dell'Inps viene fatta ulteriore chiarezza in merito alla sofferta questione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha interessato la nostra magistratura ai vari livelli. Una interpretazione venne data in occasione dell'emanazione delle istruzioni operative Inail nel gennaio 2004 in seguito alla precedente circolare dell'Istituto. Tale interpretazione lasciava comunque spazi interpretativi stante le numerose casistiche che si erano a suo tempo create relativamente alle diversificate realtà lavorative presenti nell'intero territorio nazionale (ferrovieri, personale marittimo viaggiante, addetti alla costruzione di vagoni ferroviari ? gruppo Ansaldo Breda ? personale marittimo viaggiante ma dipendente dal ministero della Difesa, dipendenti da cantieri navali, addetti ai forni, altiforni, vetrerie, ecc..). Nemmeno l'intervento della Magistratura, con numerose sentenze emanate dalla Cassazione ha poi sancito la fine alla decennale questione. Anzi, con alcune interpretazioni ministeriali veniva ?allargato? il riconoscimento a taluni settori o mansioni. Adesso possiamo proprio dire che questo è l'ultimo treno per ottenere i benefici previdenziali per esposizione all'amianto con l'applicazione della vecchia normativa (salvo diverse disposizioni legislative future) ovvero con la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5. Ed è l'ultimo treno anche per quelle particolari casistiche (lavoratori in mobilità, lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa, lavoratori in mobilità, lavoratori che al 2/10/2003 hanno perfezionato il diritto a pensione utilizzando anche i benefici amianto. I lavoratori che potranno beneficiare della rivalutazione prevista dalla legge sono quelli che: siano in possesso di un certificato rilasciato dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto; abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003; vengano in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005; ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005. A coloro i quali, successivamente a tale data presenteranno la domanda per ottenere tali benefici la rivalutazione avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27 ottobre 2004. Ad essi verrà riconosciuto il beneficio mediante la rivalutazione ?ai soli fini dell'importo della pensione? per il coefficiente di 1,25. Il termine del 15/6/2005, come in precedenza ricordato è perentorio. Le domande devono essere presentate alla sede Inail competente per territorio mediante l'utilizzo della apposita modulistica (peraltro reperibile sul sito dell'Inail ? www.inail.it). Anche per i lavoratori marittimi iscritti all'Ipsema la presentazione della domanda deve avvenire all'Inail anche se, in alcuni territori la sede dell'Istituto ricorda che tali domande devono essere presentate alla Direzione Generale Inail. Ancora oggi numerose domande sono presentate alle sedi Inps territoriali. In questo senso l'Istituto ha ritenuto opportuno precisare (con messaggio n° 17274 del 3 maggio 2005) quanto segue: Con particolare riferimento alle richieste ed ai numerosi ricorsi presentati dai lavoratori non soggetti all'assicurazione gestita dall'INAIL, si interessano tutte le Sedi affinché rendano tempestivamente edotti gli interessati in ordine alla necessità di presentare, a pena di decadenza dal diritto al riconoscimento del beneficio, domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla Sede INAIL di residenza entro il 15 giugno 2005 utilizzando i moduli propri dell'INAIL. La domanda all'INAIL nel predetto termine dovrà essere presentata anche da coloro che, non soggetti all'assicurazione INAIL, abbiano presentato in precedenza analoghe domande di benefici previdenziali connessi all'amianto. Stante l'armonizzazione dei criteri in fase di applicazione dei benefici per l'esposizione alle fibre di amianto anche l'Inpdap (Circolare n° 11/2005) ha precisato (punto 4 della circolare) quanto segue? Ancorché i destinatari del decreto in esame siano i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali gestita dall'INAIL, quest'ultimo Istituto è comunque competente ad accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto subita dal lavoratore. I diretti interessati dovranno proporre domanda di accertamento alla sede INAIL di residenza (Allegato n. 1 al D.I 27/10/04), entro 180 giorni dal 17/12/2004 (termine finale 15 giugno 2005), a pena di decadenza dal diritto al beneficio in esame. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo della stessa alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. Si precisa, inoltre, che i lavoratori non assicurati INAIL anche qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 e ancorché abbiano già ricevuto il diniego, devono, in ogni caso, riproporre domanda di accertamento nei termini sopra indicati. L'avvio del procedimento di accertamento da parte dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, della relativa domanda integrata dal curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2 del D.I. 27/10/2004, dal quale risulti essere stato adibito, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto elencate al precedente paragrafo. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico. Il Curriculum lavorativo E' da ritenersi oramai consolidato che le domande devono essere presentate entro il 15 giugno prossimo. Ma è obbligatorio allegare anche il curriculum professionale? L'Inps ha ritenuto opportuno precisare (messaggio 4 maggio 2005 n° 17534) che, nel caso dei ferrovieri il curriculum lavorativo potrà essere presentato anche successivamente alla data di scadenza in precedenza richiamata. Per questo si ritiene che tale disposizione si possa applicare alla generalità dei richiedenti lavoratori che si trovano nella necessità di presentare la domanda finalizzata al riconoscimento dei benefici di cui alla legge 257/92. Per questo, nel porre particolare attenzione alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda si consiglia di inserire nella medesima precise notizie in merito alle lavorazioni e all'avvenuta esposizione alle fibre. Dott. Ludovico Adalberto De Grigiis LaPrevidenza.it Osservatorio Giuridico Previdenziale
Articolo di Ludovico Adalberto De Grigiis

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