Del resto sono intervenute sul punto anche le Sezioni Riunite di questa Corte, le quali nella sentenza del 10 maggio 1999 n.11/99/QM, hanno ribadito che ai magistrati collocati in pensione precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 265 del 1991, non possono essere riconosciuti i miglioramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, neppure con riferimento al più circoscritto arco temporale conclusosi con l'entrata in vigore della legge n. 265/91. Detta pronuncia ha pertanto chiarito che anche prima della legge 265 non esisteva alcun meccanismo di adeguamento automatico tra la pensione e la dinamica retributiva e che quindi che il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 27/81 e stabilito espressamente per il trattamento di attività non può estendersi alle pensioni, o meglio, non può essere destinato ad aver proiezione per il futuro. Applicando i delineati principi giuridici al caso di specie, ne consegue che il ricorso appare destituito di fondamento giuridico. Sussistono, comunque, apprezzabili motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
(Corte dei Conti Lazio, Sentenza n° 741/2005)

In evidenza oggi: