Scompare dopo 25 anni l'indennità di mobilità. Possibile la mobilità in deroga in determinati casi da parte di regioni e province autonome

di Marina Crisafi - Cala il sipario sulla mobilità per i lavoratori colpiti da licenziamento collettivo. Dal 1° gennaio 2017 infatti scompare, secondo quanto previsto dalla legge Fornero del 2012, dopo ben 25 anni, il sussidio spettante ai lavoratori licenziati da imprese industriali con più di 15 dipendenti o commerciali con oltre 50.

A ricordarlo è l'Inps, nella circolare n. 217/2016 (qui sotto allegata), illustrando la facoltà per regioni e province autonome di porre in essere provvedimenti concessori aventi effetti di durata anche ulteriore al 31 dicembre 2016, data in cui spiega l'ente, l'istituto della mobilità ordinaria cessa i suoi effetti (come stabilito dall'art. 2, comma 71, della l. n. 92/2012). In particolare, rammenta l'Inps, già con precedente circolare (n. 2/2013), è stata recepita l'abrogazione a partire dal prossimo anno, "delle disposizioni della legge n. 223 del 1991 che disciplinano la lista di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità". Pertanto, prosegue l'ente, nel caso di concessioni di provvedimenti di mobilità in deroga con data di inizio del trattamento successiva al 31 dicembre 2016, le norme sopracitate non sono più in vigore.

Per cui la mobilità in deroga, che rappresenta "sostanzialmente un'estensione ad una platea di beneficiari più ampia della mobilità ordinaria, dalla quale mutua diversi aspetti della disciplina", potrà essere concessa, conclude l'istituto, con effetti di durata ulteriore alla data del 31 dicembre, "solo nel caso in cui il trattamento abbia inizio entro la fine dell'anno 2016 - ovvero - con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purchè sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria" scaduto dopo il 31 dicembre stesso.

Circolare Inps n. 217/2016

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