... Al riguardo questo Giudice, in armonia all'indirizzo giurisprudenziale oggi vigente, non ritiene che la citata disposizione contenuta nell'art.15-5°comma della legge 724/1994 debba considerarsi implicitamente abrogata dalla successiva legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cfr. Sez.II 24 aprile 2001 n.90/A - Sez.III 7 giugno 2001 n.132/A - .Sez.III 10 luglio 2001 n.182/A - Sez.Sicilia 15 ottobre 2001 n.928 - nonché da ultimo SS.RR. 17 aprile 2002 n.8/2002/QM e successive sentenza di appello conformi della Sez.III 342/2002 - 253/2003 - 514/2003). Per le considerazioni che precedono deve, quindi, essere riconosciuto, in favore della parte ricorrente, il diritto ad ottenere il ripristino della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità nella misura precedentemente erogata, ai sensi dell'art.15-5°comma cit., fermo restando che la percentuale di riduzione ex-lege (per reversibilità) dovrà essere calcolata solo sulla originaria voce ?pensione? del dante causa. Per quanto concerne infine l'eccepita prescrizione, la stessa opererà solo per gli eventuali ratei antecedenti il quinquennio di legge decorrente dalla notifica dell'atto di diffida avvenuto in data 10 settembre 2001. Spettano inoltre, su quanto dovuto, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. 18 ottobre 2002 n.10/2002/QM e successive conferme in grado di Appello ex Sez.III n.252 del 3 giugno 2003 - Sez.III n.502 del 11 novembre 2003 - Sez.I n.37 del 3 febbraio 2004 - Sez.I n.45 del 9 febbraio 2005).
(Corte dei Conti Toscana, Sentenza 4 aprile 2005 n° 183)

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