Il Consiglio scrive al Ministero della giustizia per l'ingiustificata discriminazione interpretativa delle norme sulle compensazioni dei debiti fiscali

di Marina Crisafi - Assolutamente discriminatorio escludere dalla facoltà di compensare i debiti con i crediti derivanti dal gratuito patrocinio gli studi legali associati. È quanto denuncia il Consiglio Nazionale Forense attraverso una nota a firma del presidente Andrea Mascherin inviata al ministero della giustizia, a seguito dell'emanazione della prima circolare interpretativa sul d.m. 15 luglio 2016, attuativo della possibilità introdotta per i professionisti forensi con la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015).

La circolare del Ministero

Con la circolare del 3 ottobre scorso, pubblicata dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia di via Arenula, sono state formulate alcune disposizioni interpretative del decreto attuativo delle norme introdotte con la l. n. 208/2015, in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati che difendano soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

Nella circolare si sostiene, in sostanza, che, richiamando la lettera dell'art. 1 del d.m. 15 luglio 2016, devono ritenersi esclusi dalla compensazione i crediti risultanti da fatture intestate a studi professionali associati alla luce della natura necessariamente individuale dei crediti medesimi.

La protesta del Cnf

Per il Cnf, ciò desta forti perplessità e ha una ingiustificata portata discriminatoria nei confronti degli avvocati che esercitano abitualmente tramite associazione professionale, ai sensi della l. n. 247/2012. E le ragioni di tale discriminazione sono indicate chiaramente nella lettera (qui sotto allegata) inviata dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, al direttore generale del dipartimento per gli affari di giustizia, con la quale si chiede formalmente di "rimeditare" la soluzione accolta con la circolare in esame.

L'esclusione, innanzitutto, si legge nella nota, è assolutamente priva di base normativa, giacché l'art. 1, comma 778 della l. n. 208/2015, ammette alla compensazione i "soggetti" che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocati, utilizzando un'ampia espressione nella quale possono indubbiamente rientrare anche le associazioni professionali di cui all'art. 4 l. n. 247/2012. La dizione di "avvocati" usata invece nell'art. 1 del decreto è, quindi, solo "apparentemente" più ristretta, e ciò sia per ragioni testuali, "per il fatto che il dm va interpretato alla luce del richiamato comma 778 della legge di stabilità", sia per il fatto che un decreto ministeriale è fonte subordinata alla legge e non può certo "ridurre l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione legislativa".

Escludere, pertanto, dalla compensazione i crediti delle fatture intestate alle associazioni professionali rappresenta, conclude la nota invitando ad un ripensamento della posizione adottata, una lesione grave della libertà professionale dell'avvocato nonché della libertà per il cliente "di scegliere il professionista da cui farsi assistere in giudizio".

La procedura per compensare e i tempi

L'opzione introdotta con la legge di stabilità 2016, si ricorda, prevede la facoltà per gli avvocati di scegliere se compensare i debiti fiscali, con i crediti spettanti per le attività di gratuito patrocinio.

Ad essere compensabili sono i crediti aventi ad oggetto "spese, diritti e onorari - sorti - in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non è stata proposta opposizione". Gli stessi possono essere portati a compensazione con quanto dovuto dai professionisti: "per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (Iva), nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi". Deve trattarsi di crediti, come dispone la circolare indicata, liquidati dall'autorità giudiziaria, con decreto di pagamento (a norma dell'art. 82 T.U.) e non pagati, neanche in parte. Inoltre, in relazione agli stessi, deve essere stata emessa fattura elettronica, mentre nel caso di documento cartaceo questo dovrà essere registrato sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Per il 2016, infine, l'opzione potrà essere esercitata ancora per pochi giorni (il termine scade il 30 novembre), mentre per il prossimo anno, potrà essere effettuata dal 1° marzo sino al 30 aprile.

Per approfondimenti, leggi: "Avvocati: da oggi via libera alla compensazione dei debiti fiscali"

Lettera Cnf - Ministero

Foto: 123rf.com
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