Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato chiarisce il concetto interpretativo dell'espressione di ?agenzia di recapito autorizzata?. Si tratta, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261, di agenzie autorizzate dal Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni (Autorità di regolamentazione del settore postale) per la gestione dei servizi postali. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero possono essere ?generali? oppure ?individuali?. Le prime sono quelle che non richiedono all'agenzia interessata di ottenere un'esplicita decisione dell'Autorità di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione; per licenza individuale si intende, invece, ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell'Autorità di regolamentazione, con la quale vengono conferiti diritti e obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale. Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato per violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del bando di gara e per eccesso di potere, nelle figure sintomatiche della perplessità e contraddittorietà. Sostiene l'appellante che l'unica interpretazione della clausola del bando di ?invio dell'offerta tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni? debba essere intesa nel senso di agenzia autorizzata con licenza individuale e non certo di autorizzazione generale. Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto dal Consiglio di Stato che ha interpretato le clausole in discussione nel senso di abilitare il concorrente ad avvalersi di qualsiasi agenzia, debitamente autorizzata dall'Autorità, senza distinguere tra autorizzazione generale (art. 6 D.lgs 261/1999) e quella individuale (art. 2, lett. m D.lgs 261/1999). Tale decisione trova fondamento nel consolidato principio in base al quale ?nell'interpretazione delle clausole di un bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati idonei ad ingenerare incertezze nell'applicazione? (si veda anche C.d S. VI n. 1709 del 2 aprile 2003). Questa interpretazione è conforme anche al più generale principio di cui all'art. 1366 c.c. che, in tema di interpretazione dei contratti, dispone che le clausole dubbie vadano interpretate secondo buona fede, ovvero nel senso che normalmente rivestono nel linguaggio comune e non in quello che diversamente possono avere per un imprenditore avveduto. La decisione in commento è particolarmente utile perché chiarisce come deve comportarsi un'amministrazione nel ricevimento delle buste di gara. Qualora infatti l'amministrazione abbia inserito nel bando di gara la clausola che permette alle imprese di inviare le buste tramite ?agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni?, dovrà accettare le buste pervenute da qualunque agenzia di recapito che abbia ottenuto una autorizzazione generale o individuale. A tal fine sul sito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è disponibile l'elenco delle autorizzazioni rilasciate fino a gennaio 2005, con i riferimenti e i recapiti delle agenzie autorizzate.
Autore: Alessandra Pirani e Vittorio Miniero

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