Secondo Cassazione 1268/2005 la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua "dignità" come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera); id est ai fini dell'indennità non conta tanto il rapporto tra incapacità e numero di attività che non si riescono a svolgere, quanto piuttosto il rapporto con singole attività, perchè la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza e sia sul diritto alla salute. (Avv. Viola Luigi, staff dell'Osservatorio)
Corte di Cassazione, sez. lavoro, Sentenza 21 gennaio 2005, n° 1268

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