Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il carattere residuale proprio del procedimento cautelare atipico giustifica la richiesta d'interdizione dell'attivazione della procedura esecutiva quando, come nel caso in cui manchi il pignoramento, il risultato non possa essere conseguito con gli strumenti dell'opposizione all'esecuzione.
Artt. 700, 615 c.p.c.
Deve essere condiviso il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza del 10 novembre 2004, n. 21367, la quale non ha fatto altro che recepire quanto già sostenuto sul punto da parte della giurisprudenza di merito (oltre che da autorevole dottrina) secondo il cui il contrario orientamento, partendo da una premessa fondata (la non esecutorietà delle statuizioni d'accertamento), perviene ad una conseguenza non condivisibile (la non esecutorietà del capo sulle spese).
Art. 282 c.p.c.
Nella decisione

In evidenza oggi: