Le nuove regole per i processi in Cassazione, in primo grado e per gli avvocati approvate ieri dal Governo
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Attenzione questo articolo è stato aggiornato oggi 1 settembre 2016 per dare conto di alcuni stralci operati dal Governo rispetto allo schema di decreto inizialmente allegato. 
Sono state diffuse due distinte bozze del provvedimento: una contenente interventi sul processo civile (bozza pubblicata anche nelle pagine di Italia Oggi), l'altra (pubblicata nelle pagine del Sole24Ore) che dà conto di una serie di stralci operati dall'esecutivo. 
Essendo ora disponibile la versione ufficiale del decreto abbiamo inserito tra gli allegati il testo definitivo risultante dalla Gazzetta Ufficiale n.168/2016
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di Marina Crisafi - Le misure inizialmente annunciate dal Governo prevedevano nuove regole per il processo civile, innanzi alla Cassazione e al giudice di primo grado all'insegna di processi più veloci con meno atti scritti e formalismi. Una serie di misure però sono state stralciate con un repentino dietrofront.  

Il c.d. decreto giustizia definitivamente approvato e da oggi in vigore reca "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa". Dal testo è stata stralciata, rispetto alle bozze circolanti sui principali media fino alla giornata di ieri, la miniriforma del processo civile. 

A rimanere ferme invece, nell'attesa del percorso di conversione in legge entro 60 giorni, sono le misure riguardanti: - la proroga del pensionamento delle toghe ai vertici della Cassazione, del Consiglio di Stato della Corte dei Conti e dell'Avvocatura; - il via libera ai nuovi tirocini abbreviati a 12 mesi e allargati anche agli uffici giudicanti e requirenti della Cassazione; - il reclutamento più veloce dei vincitori degli ultimi concorsi con aumento del 10% dei posti disponibili; - la conferma della digitalizzazione del processo amministrativo che dall'1 gennaio 2017 si allineerà a quello civile già a regime telematico da tempo. 

Qui tutte le novità approvate: "In vigore il decreto giustizia: stralciate le norme sul processo civile". Qui invece il testo del decreto in vigore da oggi riprodotto anche nel seguente riquadro: 

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa. (GU n.203 del 31-8-2016)

Capo I Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di
cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Art. 1 Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la definizione del contenzioso

1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
Il collegio giudicante della Corte non puo' essere composto da piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.»


Art. 2 Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n.98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»
sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;

b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'».

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole:
«posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima;
detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.
Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;
b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato.

3.In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) due mesi, per il secondo periodo;
c) cinque mesi, per il terzo periodo.

4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e'
autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.
Art. 3 Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, le parole:
«, ad una sede da lui chiesta»
sono sostituite dalle seguenti:
«ad una sede»
e le parole:
«tre anni»
sono sostituite dalle seguenti:
«quattro anni».

Art. 4 Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni
1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.»

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni, in corso nonche' a quelli presso gli organi costituzionali.

Art. 5 Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di eta' per il conferimento di funzioni direttive di legittimita' 1. Al fine di assicurare la continuita' negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.
Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2.
All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.»

Art. 6 Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario 1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera I il numero:
"366" e' sostituito dal numero: "314";
b) alla lettera L il numero: "9.039" e' sostituito dal numero:"9.091".»

Capo II Misure urgenti per la Giustizia amministrativa


Art. 7 Disposizioni sul processo amministrativo telematico 1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-ter.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»;
b) all'articolo 136:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche.
In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma;
in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;
2) al comma 2-bis, le parole:
«Tutti gli atti»
sono sostituite dalle seguenti:
«Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti»
e le parole:
«possono essere»
sono sostituite dalla seguente:
«sono»;
3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita' della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Nel compimento dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
2-quater.
Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale.»

2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole:
«possono essere eseguite»
sono sostituite dalle seguenti:
«sono eseguite»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' assicurata la possibilita' di depositare con modalita' telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:
00 dell'ultimo giorno consentito.
Il deposito e' tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine.
Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento;
nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;
d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1. 1-quater.
Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.
Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario.»;
e) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.
1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia' dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, puo' chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui e' pubblicata l'ordinanza.
Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta;
il silenzio equivale a rigetto.
Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione della plenaria.
La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto.
L'adunanza plenaria e' calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.»

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonche' quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1°
gennaio 2017;
ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1°
gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalita' telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico.

5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1°
gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attivita' relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilita' delle risorse umane e strumentali occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, e' istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianita' di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonche', ove necessario, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre.
La partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a titolo totalmente gratuito.
La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa.
Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalita' del processo amministrativo telematico.

8. E' abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 8 Ufficio per il processo amministrativo 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito il seguente:
«Art. 53-ter (Ufficio per il processo).
- 1. A supporto dell'attivita' dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate:
"ufficio per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento, del personale di segreteria di area funzionale III.
Alla suddetta attivita' possono, altresi', concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralita' di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonche' eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.»

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9 Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa 1. Per assicurare la funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonche' per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1°
gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, cosi' come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.

2. La copertura e' assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita' di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.

3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.

Art. 10 Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato 1. Al fine di salvaguardare la funzionalita' della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 31 dicembre 2016.

2. Per assicurare la funzionalita' della Avvocatura dello Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016.

3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalita' della Corte dei conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.
Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Capo III - Disposizioni finanziarie e finali

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: «40.966.000» e' sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla seguente: «50.650.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» e' sostituita dalla seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e' sostituita dalla seguente: «49.450.000».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395 euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431 euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285 euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158 euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro 2.553.700 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Per l'allegato si rimanda al testo risultante dalla Gazzetta Ufficiale n.168/2016.

Ecco cosa prevedeva lo schema di decreto diffuso ieri: 

Nel testo, recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per garantire la ragionevole durata del processo e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (il cui schema è qui sotto allegato), veniva toccato tutto il processo civile: dal primo grado alla Cassazione, oltre alle prove testimoniali, al procedimento di correzione dell'errore materiale, ai riti speciali sino alla cosiddetta Legge Pinto sui risarcimenti a chi è stato coinvolto in un processo troppo lungo. 

Le principali novità del decreto annunciato ma che sono state oggetto di un dietrofront nel provvedimento definitivamente approvato erano queste: 

Una task force in Cassazione

Oltre alla proroga dei tempi del pensionamento delle posizioni apicali della Cassazione (così come del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura), per un anno, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti tributari pendenti presso la Corte di cassazione, innanzitutto si procede, in via straordinaria, alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di settanta, da parte del ministro della giustizia e su proposta del consiglio direttivo della S.C. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario i magistrati ordinari a riposo da non più di tre anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda e che non abbiano compiuto i 75 anni di età. L'incarico ha durata quinquennale e non potrà essere prorogato.


Processi più brevi in Cassazione

Il decreto detta anche misure per la ragionevole durata del ricorso per cassazione, novellando in particolare l'art. 375 c.p.c. con la previsione che le sezioni semplici della Corte decidano, di regola, in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti, "salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio".

Ad essere modificato è anche il procedimento per la decisione in camera di consiglio, con la previsione che il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso, notificando agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima della data stabilita il decreto con facoltà di presentare memorie non oltre 5 giorni prima.

A trovare modifica è altresì la procedura di correzione di errori materiali, con la previsione che se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte siano affette da errore materiale, di calcolo o di fatto (ex art. 395, n. 4) possa chiedersi la correzione in ogni tempo sia su istanza della parte interessata che d'ufficio dalla Corte. La revocazione "può essere chiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento".

Le novità in primo grado

Tante le novità nel processo di primo grado. A partire dalla costituzione delle parti che innanzi al tribunale in composizione monocratica, avverrà con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125 e contenente le indicazioni di cui all'art. 163 terzo comma c.p.c. (n. 1/7). A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere formerà il fascicolo d'ufficio, presentandolo al presidente del tribunale che designerà il giudice cui è affidato il procedimento, il quale dovrà fissare l'udienza di comparizione assegnando termine al convenuto che potrà costituirsi fino a 10 giorni prima dell'udienza, spiegando le difese e indicando le prove a pena di decadenza.

Secondo il nuovo art. 281-sexies, inoltre, fatte precisare le conclusioni, il giudice potrà ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, pronunciando al termine la sentenza.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza sarà di trenta giorni a decorrere dalla pronuncia in udienza, ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Tra le altre novità, vengono abrogati l'art. 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile

Le nuove regole si applicano a tutti i procedimenti introdotti a partire dal 30simo giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Addio al rito sommario di cognizione

Il decreto modifica la c.d. legge "taglia riti" (d.lgs. 150/2011) che, nell'ottica della semplificazione del processo civile, aveva ridotto a tre i riti praticabili: ossia quello ordinario, quello del lavoro e quello sommario di cognizione.

Con il decreto approvato ieri, in sostanza, scompare quest'ultimo che sarà sostituito, per tutte le cause che attualmente seguono tale rito, dalle regole del processo del giudice unico. In sostanza, quindi, la riforma lascerà in piedi soltanto due riti: quello del lavoro e quello (ulteriormente novellato) ordinario innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Le nuove testimonianze degli avvocati

L'avvocato potrà produrre dichiarazioni scritte a supporto delle ragioni del proprio assistito. Si tratta delle testimonianze scritte introdotte dal nuovo art. 257-bis c.p.c. che consente alla parte di produrre dichiarazioni scritte di terzi capaci di testimoniare e di rilasciarle al difensore che previa identificazione ne attesta l'autenticità. Si tratta di una tecnica finalizzata a tagliare drasticamente le lungaggini delle audizioni testimoniali e che già a suo tempo doveva essere introdotta nella riforma del 2014, dalla quale fu poi stralciata.

Ora, la misura, contenuta nel decreto, conferisce nuovamente questa possibilità di raccogliere dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio che potranno essere portate dall'avvocato innanzi al giudice, il quale dovrà tenerne conto nel decidere la causa. Il difensore, inoltre, dovrà avvisare il terzo che la dichiarazione resa potrà essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice potrà anche disporre d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

Nuovi rimedi preventivi per la legge Pinto

Il testo detta modifiche anche alla legge Pinto (l. n. 89/2001) introducendo nuovi rimedi preventivi (dopo le restrizioni operate con la legge di Stabilità 2016) per ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo.

In particolare, costituirà rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, produrre, in luogo della deduzione della prova per testimoni, le nuove "dichiarazioni scritte a norma dell'articolo 257-ter del codice di procedura civile", salvo che ciò non sia possibile per cause non imputabili alla parte. Altro rimedio preventivo, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e in quelle in grado di appello, sarà la proposizione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.



Il decreto di riforma del processo civile del 30 agosto 2016

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