Il Tribunale di Nola si è pronunciato su un caso di decadenza dal termine di impugnazione di delibera assembleare e di esercizio del diritto di opzione ex art. 2441 Codice Civile per l'acquisto di quote a seguito di aumento del capitale sociale. A questo proposito, il Giudice ha correttamente stabilito che pur essendo nel caso di specie rilevabile un difetto di forma, nessuna conseguenza processuale e sostanziale ne deriva, visto che l'azione proposta è relativa espressamente solo ad impugnativa di delibera assembleare di aumento del capitale per motivi ex art. 2484 Codice Civile e visto che il riferimento all'art. 2441 Codice Civile come motivo di impugnativa è coltivato solo incidentalmente. In effetti, ed in ogni caso laddove ci fosse stata una più espressa motivazione di impugnativa a riguardo, la mancata offerta di opzione di quote per aumento del capitale sociale non rappresenta un motivo di invalidità ed inefficacia della delibera ex art. 2377 Codice Civile, in quanto non influisce sulla legittimità della stessa: infatti la mancata offerta di opzione potrà dare luogo esclusivamente ad una tutela di tipo risarcitorio, senza tuttavia incidere sulla posizione dei terzi acquirenti in buona fede. Perché la prelazione abbia effetti reali infatti è necessario che abbia fonte legale e che sia espressamente previsto dalla legge il riscatto quale rimedio per il caso di sua violazione. In difetto la prelazione, ancorché prevista dalla legge, non potrà che assumere un contenuto obbligatorio fondando un'azione risarcitoria in favore del socio pretermesso, oltre che un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (Tribunale di Nola - Sezione Prima Civile, Sentenza 14 febbraio 2005). [Sentenza cortesemente inviata dall'Avv. Pietro D'Antò - IUS SIT www.iussit.it].

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