Il 19 febbraio 2004 la Corte d'Appello USA per il nono distretto ha affermato che produrre programmi informatici destinati a permettere il file sharing, ossia lo scambio gratuito di immagini e musica su Internet, non può essere considerato un reato malgrado il loro possibile utilizzo irregolare da parte dei pirati della rete. Infatti nel processo intentato da Metro Goldwing Mayer e da molte altre major, gli autori del noto software di file-sharing Grokster venivano accusati di favorire la duplicazione abusiva di opere protette con la realizzazione e la diffusione del software in questione. La Corte superiore, applicando dei principi di diritto noti fin dal 1984 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417), quando si discuteva sul problema del chi fosse responsabile per l'utilizzo a fini illeciti degli apparecchi di registrazione, ha riconosciuto all'azienda Grokster piena legalità in merito alla creazione ed alla vendita di software che permettono di scambiare on line brani musicali e filmati gratuitamente, come accadeva sul celeberrimo sito di Napster. Nella causa Sony-Betamax, la Corte Suprema degli Stati Uniti ritenne a suo tempo che la vendita di videoregistratori non costituiva certamente un incentivo alla duplicazione illegale, sebbene il produttore fosse a conoscenza dell'uso non corretto dei suoi prodotti. Parimenti secondo la Corte d'Apello USA Grokster può essere usato in modo assolutamente lecito, quindi non può essere affermata la responsabilità di chi lo realizza e lo distribuisce, anche se chiaramente non si può generalizzare questa conclusione a tutti i software per il peer to peer. Facendo infatti riferimento alla consolidata giurisprudenza americana, la responsabilità giuridica nasce dal momento in cui chi distribuisce il software ha ragionevole conoscenza della specifica violazione del diritto d'autore. Di conseguenza chi intende accusare l'autore di un software è obbligato a fornire la prova dell'effettiva e concreta conoscenza del fatto che qualcuno, in un preciso momento, stia violando la legge. Inoltre se lo scambio dei file avviene indipendentemente dalle possibilità di intervento del distributore del software, a questi ovviamente non può essere rivolta nessuna accusa. Con questa pronuncia, i discografici e le case cinematografiche dovranno cambiare strategia puntando l'attenzione non sui creatori di software, ma sui loro singoli utilizzatori e ampliando l'attività di lobby al fine di ottenere regole più stringenti in merito alla tutela del diritto d'autore sulla rete. In Italia, d'altro canto, è auspicabile che le prossime modifiche alla legge sul diritto d'autore siano il risultato anche di valutazioni e confronti con la recente giurisprudenza americana. (Autore: Romina Ridolfi in Dirittosuweb.com)

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