La novità prevista da un emendamento al Ddl concorrenza approvato dalla commissione industria del Senato

di Marina Crisafi - Una specifica definizione e una disciplina ad hoc per il contratto di leasing che cessa dunque di essere annoverato tra i negozi atipici. È questa la novità prevista dall'emendamento al Ddl concorrenza approvato ieri dalla Commissione industria del Senato.

Tra queste, appunto, il nuovo contratto di leasing, "frutto dell'accordo - segnala l'Associazione Italiana Leasing (Assilea) - fra Ministero dell'Economia, dello Sviluppo economico e della Giustizia al fine di fare chiarezza sui doveri del concedente e dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria". Uno strumento così "diffuso e importante per la competitività del Paese - non poteva infatti, ha dichiarato il senatore Luigi Marino, relatore del provvedimento insieme al senatore Tomaselli - privo di regole certe a tutela tanto degli utilizzatori che delle imprese".

La norma proposta definisce espressamente la locazione finanziaria come il contratto mediante il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi (anche di perimento), e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo fissato ovvero, "in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo'.

Il mancato pagamento di sei canoni mensili (o due trimestrali) anche se non consecutivi (ovvero un importo equivalente se si tratta di leasing immobiliari, o ancora quattro canoni mensili o importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria si considerano grave inadempienza dell'utilizzatore (fatta eccezione per il leasing prima casa, per il quale valgono le garanzie fissate per legge).

Quanto agli altri elementi del nuovo negozio tipico, si prevede che in caso di risoluzione per inadempimento, il concedente abbia diritto alla restituzione del bene, essendo tenuto, però, a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita (o dalla ricollocazione), effettuata ai valori di mercato, frutto delle pubbliche rilevazioni elaborate da soggetti specializzati, ovvero laddove non sia possibile, sulla base di una stima "effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo'. Inoltre, nella vendita o ricollocazione, il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità 'adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore".

Quanto alle altre novità, l'esame del ddl ora ha ripreso spedito il suo corso, grazie all'arrivo dei pareri della commissione bilancio sulle ultime modifiche apportate al testo. Risolta anche la questione della revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Ncc e Uber per intendersi), con delega al governo da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del ddl. Tra i nodi aperti, tuttavia, ancora rimangono: il fronte assicurazioni, con gli sconti rc auto e l'obbligo delle scatole nere, le norme sulle agenzie di viaggi e il monitoraggio della logistica.


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