In allegato, i contenuti della conversione in Legge del DL n.59/2016 sull'accesso al Fondo di solidarietà per gli investitori di obbligazioni subordinate
di Roberto Paternicò - Cosi recita il comunicato della Camera dei Deputati: "La Camera con 336 voti favorevoli e 178 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione".
L'Accesso al fondo di solidarietà relativo agli indennizzi per coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., non subisce sostanziali modifiche.
Passa come testo definitivo, diventato oggi legge dello Stato, quello approvato dal Senato. Uniche variazioni:
- il riferimento ai requisiti del reddito IRPEF del 2014 (prima 2015) per poter ricevere l'indennizzo, da parte dell'investitore;
- qualche semplificazione procedurale.
Viene riconosciuto un indennizzo forfetario per gli investitori pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, decurtati gli oneri e le spese connessi all'operazione di acquisto nonché in relazione alla differenza, se positiva, tra: "il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina".
Ove non sia possibile far riferimento al rendimento di un BTP con durata equivalente si ricorre a formule matematiche osservabili: "il BTP con durata più vicina ricava il rendimento di un "teorico" BTP con durata equivalente. Il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato. L'importo, è calcolato moltiplicando tra loro la differenza tra i rendimenti di cui al comma precedente, gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione, il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto".
Tutto chiaro, no?
Potranno accedere al Fondo di solidarietà gli investitori che:
- sono in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro;
- abbiano acquistato le obbligazioni subordinate, entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.
Per gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario possono esperire, in via alternativa, la procedura arbitrale su cui si attendono lumi.

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