Nonostante la Convenzione di Bruxelles ed il successivo Regolamento 44/2001 non è affatto facile individuare quale sia la giurisdizione competente in ambito comunitario per dirimere questioni di diritto civile e commerciale. Nel caso di specie una consumatrice austriaca aveva chiamato in causa una società tedesca per sentirla condannare a consegnare un premio promesso in una pubblicità. Secondo la Corte, l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell'art 5, punto 1, della detta Convenzione, purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l'impressione che gli verrà attribuito un premio nell'ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d'altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa. Ciò significa che l'azione del consumatore può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio la controparte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato lo stesso consumatore. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Seconda Sezione, Sentenza 20 gennaio 2005: Convenzione di Bruxelles ? Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 ? Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto ? Qualificazione ? Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3, o dall'art. 5, punto 1, ovvero derivante da delitto contemplata dall'art. 5, punto 3 ? Presupposti).

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