E' irragionevole e peranto costituzionalmente illegittimo l'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Secondo la Consulta è proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'articolo 126-bis (decurtazione dei punti), al pari della sospensione della patente incidente anch'essa sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», che fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale. L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, del codice della strada, già prevista a carico delle persone giuridiche. (Corte Costituzionale, Sentenza 12 - 24 gennaio 2005, n.27: Articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - Decurtazione dei punti patente al proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale).

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